di Stefano MANINA
In data 17 febbraio 2026 la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha emesso la circolare nr. 4667con la quale ha inteso fornire importanti chiarimenti interpretativi in materia di intestazione delle macchine agricole alle società di persone, con particolare riferimento alle società semplici.
Inoltre la direttiva ha precisato le corrette modalità di rilascio della carta di circolazione, al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale.
Ma entriamo nel dettaglio.
In apertura Il documento ricorda come gli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri competenti per territorio abbiano in carico l’immatricolazione delle macchine agricole con esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t aventi le caratteristiche fissate dal regolamento.
L’intestazione della proprietà di tali veicoli deve avvenire_
a nome di colui che dichiari di essere titolare
di impresa agricola o forestale
di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche
di impresa di locazione di macchine agricole,
a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole-
Inoltre solo per le macchine agricole indicate dall’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiari proprietario.
Fatta questa doverosa premessa la circolare si sofferma, anche a seguito di diversi quesiti ricevuti sulla corretta intestazione di macchine agricole a società di persone, con particolare riferimento alla possibilità di riportare sulla carta di circolazione anche i dati anagrafici dei singoli soci quali comproprietari.
Sulla questione il Ministero evidenzia che le società di persone, ovvero le società semplici (S.s.), le società in nome collettivo (S.n.c.), e le società in accomandita semplice (S.a.s.), pur essendo caratterizzate dalla prevalenza dell’elemento personale e pur in assenza di personalità giuridica, costituiscono autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e sono pertanto legittimate ad acquistare e intestarsi beni mobili registrati, inclusi i veicoli funzionali allo svolgimento dell’attività sociale.
In particolare, la società semplice rappresenta la forma più elementare di società di persone e può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche non commerciali, tra cui, in via prevalente, l’attività agricola.
Ciò detto la circolare evidenzia come ai fini dell’intestazione di una macchina agricola, la stessa deve essere intestata esclusivamente alla società, con indicazione della relativa denominazione e della sede legale o secondaria risultante dal registro delle imprese (non rilevano, pertanto, le mere unità locali), senza alcuna indicazione dei nominativi dei singoli soci.
E ciò vale anche per le società agricole costituite in forma di società semplice.
Anche per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, l’intestazione deve avvenire esclusivamente in capo alla società, con indicazione della corretta ragione sociale e della sede, come risultanti dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese.
Ne consegue che la carta di circolazione delle macchine agricole intestate a società di persone, comprese le società semplici, deve essere rilasciata riportando esclusivamente la denominazione della società, senza inserimento dei dati anagrafici dei singoli soci quali comproprietari
Invece l’indicazione dei dati anagrafici della persona fisica è prevista esclusivamente nel caso di impresa individuale, in cui l’intestatario del veicolo coincide con il titolare dell’impresa.
IN ALLEGATO LA CIRCOLARE IN COMMENTO.










