Omicidio stradale: la vittima senza patente non vale uno sconto di pena

Omicidio stradale

Escluso che la mancanza dell’abilitazione costituisca di per sè un contributo causale del sinistro.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 18 febbraio 2026, n. 6707 in materia di omicidio stradale ex art. 589-bis c.p., offre spunti di particolare interesse sia sul piano dell’accertamento del nesso causale sia con riguardo alla concessione dei benefici di legge.

Il primo profilo affrontato concerne il diniego della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 7 dell’art. 589-bis c.p., applicabile quando l’evento non sia conseguenza esclusiva della condotta dell’imputato.

La Corte ribadisce il principio secondo cui l’attenuante presuppone un contributo causale concorrente della vittima o di terzi, ovvero l’incidenza di fattori esterni idonei a spezzare l’esclusività eziologica della condotta del reo. Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di merito avevano escluso qualsiasi apporto causale della vittima, ritenendo che l’impatto fosse dipeso unicamente dalla violazione dell’obbligo di precedenza in occasione di una svolta a sinistra.

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui la sospensione della patente in capo alla vittima è circostanza del tutto neutra sotto il profilo causale: l’assenza del titolo abilitativo alla guida non incide, di per sé, sulla capacità materiale di conduzione del veicolo, né può automaticamente tradursi in un contributo colposo alla verificazione dell’evento. La Corte valorizza dunque all’effettiva incidenza della condotta, e non meri profili formali o amministrativi.

Ne deriva un messaggio chiaro anche sul piano operativo: nei sinistri con esito mortale, l’eventuale irregolarità amministrativa della vittima (ad esempio, guida senza patente o con patente sospesa) non assume rilievo attenuante se non dimostrabilmente connessa, in termini causali, alla dinamica del sinistro.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Suprema Corte conferma l’orientamento secondo cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis c.p. del 2008, l’incensuratezza non è più elemento sufficiente per il riconoscimento della diminuente.

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