Le recenti modifiche che hanno ampliato il novero delle strade autorizzabili non sanano le situazioni esistenti.
Di Michele Mavino
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, n. 23122 del 13 luglio 2026, torna ad affrontare uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni in materia di controllo elettronico della velocità, e cioè i limiti entro i quali è consentita l’installazione degli autovelox fissi sulle strade extraurbane secondarie e, soprattutto, il ruolo del giudice nel sindacare la legittimità dei decreti prefettizi che ne autorizzano il posizionamento.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ma assume particolare rilievo perché affronta anche gli effetti della modifica introdotta nel 2020 dall’art. 49 del D.L. n. 76/2020, chiarendo che tale intervento normativo non ha prodotto automaticamente la “sanatoria” dei precedenti decreti prefettizi né ha eliminato l’obbligo che le strade interessate possiedano effettivamente le caratteristiche strutturali previste dal Codice della strada.
Il caso riguardava una serie di verbali elevati mediante autovelox fisso installato su una strada che il Prefetto aveva qualificato come strada extraurbana secondaria. Tuttavia, sia il Tribunale sia la Cassazione hanno ritenuto che tale classificazione fosse giuridicamente errata, poiché il tracciato non presentava uno degli elementi essenziali richiesti dall’art. 2 del Codice della strada: una banchina avente caratteristiche idonee a svolgere la funzione propria di sicurezza della circolazione. Dalle fotografie prodotte dallo stesso Comune emergeva infatti una banchina estremamente ridotta, in alcuni punti addirittura inesistente, incapace di consentire il transito dei pedoni o una sosta di emergenza in condizioni di sicurezza.
L’aspetto probabilmente più significativo della pronuncia è che la Corte ribadisce come la verifica non possa limitarsi al solo punto in cui è installato l’autovelox, ma debba riguardare l’intero tratto stradale individuato dal decreto prefettizio. Si tratta di un principio che la giurisprudenza aveva già espresso negli anni precedenti e che viene ora ulteriormente rafforzato. Una strada non può essere considerata “extraurbana secondaria” soltanto perché nel punto in cui è collocata l’apparecchiatura presenta caratteristiche adeguate: è l’intero percorso autorizzato che deve possedere tutti i requisiti minimi previsti dalla classificazione normativa.
Il Comune sosteneva che il Codice della strada non imponesse una larghezza minima e che fosse sufficiente la semplice presenza di uno spazio laterale destinato al transito dei pedoni. La Corte respinge questa interpretazione e richiama la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui la banchina deve possedere caratteristiche dimensionali minime, individuate nella normativa tecnica ministeriale, e deve essere concretamente idonea a svolgere le funzioni proprie della sede stradale, comprese quelle di sicurezza e, ove necessario, di sosta di emergenza. Una banchina meramente simbolica o di larghezza insufficiente non soddisfa quindi i requisiti richiesti per qualificare una strada come extraurbana secondaria.
La pronuncia conferma inoltre che il decreto prefettizio non costituisce un atto sottratto al controllo del giudice ordinario. Al contrario, esso può essere disapplicato quando sia stato adottato in assenza dei presupposti stabiliti dalla legge. Non si tratta di sindacare l’opportunità amministrativa della scelta del Prefetto, bensì di verificare la corretta applicazione delle disposizioni normative che delimitano le categorie di strade sulle quali è possibile derogare al principio generale della contestazione immediata.
Quello che maggiormente ci interessa, però, è il passaggio dedicato alla modifica legislativa introdotta dall’art. 49 del D.L. n. 76/2020. Molti enti avevano ritenuto che l’ampliamento della possibilità di installare dispositivi automatici avesse automaticamente reso legittimi gli impianti già esistenti. La Cassazione esclude espressamente questa interpretazione, osservando che la nuova disciplina presuppone comunque l’adozione di un nuovo decreto prefettizio conforme alla normativa sopravvenuta. In assenza di tale provvedimento, continua ad applicarsi il precedente quadro autorizzatorio, con tutte le verifiche richieste sulla classificazione della strada.
Le ricadute pratiche della decisione sono evidenti, con la necessità di riprendere in mano i decreti che autorizzano l’uso dei velox con contestazione differita, rapportandoli ai nuovi parametri geometrici e di incidentalità richiesti per attualizzarne la legittimità d’uso.









