Bodycam e passeggeri sui mezzi pubblici

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La Corte UE si esprime sull’utilizzo da parte del personale impegnato nel controllo di titoli di viaggio su mezzi pubblici.

Di Michele Giuliano Perrone

Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-422/24 ha fornito delucidazioni in merito all’utilizzo delle bodycam da parte di “personale impegnato nel controllo di titoli di viaggio su mezzi pubblici”.

IL FATTO

La decisione della Corte Europea scaturisce a seguito di un protocollo adottato da un’azienda di trasporto pubblico della capitale della  Svezia, la città di Stoccolma,  che aveva dotato, i preposti accertatori di biglietti, di bodycam che riprendevano i passeggeri durante le   verifiche.

Già in primo luogo, il predetto protocollo, aveva  innescato polemiche tra gli addetti ai lavori svedesi, difatti, l’ Autorità svedese in materia di protezione dei dati aveva contestato all’azienda di trasporto la violazione di diverse disposizioni del “RGPD”(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI) comminando una sanzione di tipo pecuniario.

LE CONTESTAZIONI SOLLEVATE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA

Secondo il garante nazionale della privacy svedese, l’uso delle bodycam, comportava la raccolta diretta di dati personali sulle persone riprese poiché, le stesse, non erano state adeguatamente informate, con cartelli o altri mezzi idonei, circa il trattamento e la conservazione delle proprie immagini riprese.

L’azienda in questione si era difesa nelle sedi opportune confutando le contestazioni mosse e adducendo come motivazione  che le immagini registrate fossero oggetto di raccolta indiretta e che, tale modalità prevede contenuti e tempi diversi nell’assolvimento degli obblighi informativi.

Per dipanare l’ingarbugliata situazione normativa sulla raccolta dati ottenuta, il giudice nazionale svedese, rimetteva la decisione alla Corte di Giustizia Europea.

La predetta Corte, vagliata l’intera vicenda, ha stabilito che “i dati raccolti attraverso l’osservazione diretta del soggetto ripreso, devono essere considerati come dati ottenuti in maniera diretta presso la persona e non è necessario che quest’ultima fornisca consapevolmente e volontariamente le informazioni né, altresì, che compia azioni specifiche”.

Il solo fatto di essere ripreso fa configurare una raccolta illecita e diretta di dati ai sensi del RGPD.

In buona sostanza il soggetto interessato dalle riprese deve ricevere necessariamente ed in maniera immediata le informazioni necessarie ed essenziali sul trattamento dei propri dati.

La stessa Corte ha chiarito a più riprese che l’obbligo può essere assolto mediante un protocollo strutturato su più livelli di sicurezza come:

  • L’identità del titolare del trattamento.
  • Le finalità della registrazione.

Le sueposte modalità, possono essere comunicate ai passeggeri anche attraverso l’apposizione sui mezzi di trasporto di appositi cartelli ben visibili, nonché su pagine web o pagine social dell’azienda di trasporti.

NORMATIVE VIGENTI IN ITALIA

Anche in Italia se un controllore di autobus indossa le bodycam, nell’atto di controllare ai passeggeri il prescritto titolo di viaggio, questi ultimi devono essere subito informati mediante l’apposizione di  cartelli indicanti la normativa,  ai sensi del GDPR UE N. 20216/679.

Con Decreto n. 220 del 04/06/2025 emanato dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) in materia di sicurezza nei trasporti, verrà sperimentato l’utilizzo delle bodycam sui mezzi pubblici a partire dal 01/01/2027.

Sulla vicenda trattata in queste righe, il Garante della privacy italiano, si era già espresso con apposito provvedimento n. 362 del 22/05/2018 autorizzando, difatti, un progetto di una società di trasporto ferroviaria che aveva chiesto l’utilizzo delle bodycam per il proprio personale in servizio a bordo dei treni.

La pronuncia del 2018 può essere considerata una linea guida che dev’essere ad oggi aggiornata con la redazione di una DPIA (VALUTAZIONE D’IMPATTO).

Con un recentissimo decreto, il 48/2025, si legge all’art. 21 che nel nostro Stato, attualmente, sono esenti dagli obblighi d’informativa le forze di Polizia nell’adempimento del proprio dovere e qualora le circostanze lo impongano. 

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