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Importanti novità in vigore con la pubblicazione del Decreto Legge 19/2026.

Di Giacomo Pellegrini

Come avevamo già anticipato, sono diventate legge, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, alcune disposizioni importanti per l’operatività della Polizia Locale, inserite nel Decreto Legge 19 febbraio 2026 n°19 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.

Di grande rilievo è anzitutto la norma di semplificazione in materia di pubblicità stradale, con la quale viene stravolto il paradigma fino ad ora vigente basato sul regime autorizzatorio, per passare a quello più snello basato sulla Segnalazione Certificata di Inizio attività. La nuova disposizione infatti, contenuta nell’art.5 c.2 del citato D.L., prevede che “La collocazione dei mezzi pubblicitari di  cui all’articolo 23 del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista  di esse,  ad  eccezione  delle  isole  di  traffico  delle  intersezioni canalizzate, ove  e’  vietata  la  posa  di  qualunque  installazione diversa   dalla   prescritta   segnaletica,   e’   subordinata   alla presentazione della  segnalazione  certificata  di  inizio  attività’ (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7  agosto  1990, n. 241, allo sportello unico per le attività’ produttive  (SUAP)  del comune ove e’ svolta l’attività,  fermo  restando  il  rispetto  dei requisiti di cui all’articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285  del  1992,  nonché’  dei  requisiti  e criteri previsti dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992,  n.  495,  e  dai  regolamenti  comunali  o  dell’ente proprietario della strada. 

La  SCIA  di  cui  al  primo  periodo  e’ corredata da un’asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in  cui l’ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto  articolo  19-bis  della  legge  n.  241  del  1990,  la trasmette immediatamente all’ente proprietario della strada  al  fine di  consentire,  per  quanto  di  competenza,  il   controllo   sulla sussistenza dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  lo  svolgimento dell’attivita’ e la presentazione, almeno cinque giorni  prima  della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte  motivate  per  l’adozione  dei provvedimenti  ivi  previsti.  Sono  fatte  salve   le   prescrizioni specifiche per le  aree  sottoposte  a  vincolo  storico-artistico  o paesaggistico,  per  le  quali   resta   necessaria   la   preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990”.

Come si vede, pertanto, la nuova disciplina va a sostituire l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, o del Comune in caso di pubblicità all’interno dei centri abitati, con una SCIA adeguatamente corredata dall’asseverazione di un tecnico abilitato. La norma va inoltre ad individuare in maniera univoca quale sia il soggetto competente a ricevere la SCIA, cioè il SUAP del Comune ove viene svolta l’attività, che ha l’onere, qualora l’ente proprietario della strada non sia il Comune, di trasmettere all’ente proprietario della strada la SCIA ricevuta al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l’adozione di eventuali provvedimenti. L’autorizzazione rimane invece in vita solo in caso di aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico. In caso di violazione delle nuove disposizioni, la procedura da seguire e le sanzioni da adottare saranno quelle già previste in tema di SCIA e disciplinate dall’art.19 L.241/1990, che tra l’altro è stato a sua volta modificato dallo stesso decreto legge, aggiungendo un richiamo esplicito alle sanzioni previste dall’art.75 del D.P.R. n°445/2000.

Un’altra novità particolare, che riguarda tutti gli organi amministrativi, è l’avvenuta eliminazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica disciplinato dal D.P.R. n°1199 del 24 novembre 1971. Tale rimedio generale, che come noto permette di impugnare un atto amministrativo divenuto definitivo, viene ora sostituito dal “ricorso straordinario”, e la decisione verrà adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato. Da ora in poi, pertanto, in tutti gli atti amministrativi potenzialmente soggetti a ricorso, comprese le ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, andrà indicato, come rimedio alternativo al ricorso al T.A.R., così come espressamente previsto dal decreto legge in esame, il “ricorso straordinario di cui al capo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica n°1199 del 1971”.

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