La circolare ACI sulla rottamazione di veicoli gravati da fermo amministrativo e fiscale

Controllo della polizia locale

di Stefano MANINA

Il 19 febbraio 2026 ovvero il giorno prima dell’entrata in vigore della legge n. 14 del 26/1/2026 che ha introdotto delle modifiche alla disciplina in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, l’ACI ha diffuso una circolare con lo scopo di fornire una prima informativa sulle novità introdotte dal provvedimento.

Il tutto in attesa di successive istruzioni operative e procedurali e dei chiarimenti interpretativi che in modo congiunto dovranno essere forniti unitamente alla Direzione Generale della Motorizzazione del MIT cui è stata attribuita la gestione del Registro dei Veicoli Fuori Uso (RVFU) .

La circolare nella sua prima parte riporta le modifiche apportate dal provvedimento in esame sia intervenendo sull’art. 5 del D. Lgs. n. 209/2003 (che ha dato attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) sia sull’art. 231 del D. Lgs. n. 152/2006 (TU ambiente).

Successivamente presenta i punti salienti della riforma che possono essere così sintetizzati.

1) Superamento del vincolo dell’iscrizione del fermo amministrativo ai fini della radiazione per demolizione dei veicoli iscritti nei pubblici registri.

Infatti con la nuova legge per la radiazione per demolizione di un veicolo fuori uso, non può più essere opposta l’iscrizione del fermo amministrativo disposto ai sensi dell’art. 86 del DPR 602/1973 e del Decreto del Ministero delle Finanze n. 503/1998, a patto che la richiesta sia corredata dall’Attestazione di Inutilizzabilità.

Tale disposizione trova applicazione sia per i veicoli conferiti volontariamente dal proprietario/detentore ai centri di raccolta per la demolizione sia ai veicoli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione conferiti ai centri di demolizione da parte dell’Autorità procedente.

Invece rimane esclusa la radiazione per definitiva esportazione all’estero, per la quale la presenza di uno o più fermi iscritti sul veicolo continua ad essere elemento ostativo alla radiazione, anche nel caso di veicoli fuori uso.

Tuttavia la presenza del fermo iscritto sul veicolo da rottamare costituisce un ostativo alla possibilità di poter godere di agevolazioni, contributi o incentivi pubblici erogati per l’acquisto di un veicolo nuovo.

2) Attestazione di inutilizzabilità.

Documento necessario per la radiazione per demolizione dei veicoli gravati dal fermo è l’attestazione di inutilizzabilità che dovrà essere allegata al fascicolo della richiesta di cancellazione dal PRA per demolizione del veicolo .

Il rilascio di tale attestazione, su richiesta dell’avente titolo, costituisce un servizio a domanda individuale sottoposto a tariffe, eseguito dai singoli Comuni attraverso la Polizia Locale o altro ufficio deputato mentre nel caso di veicoli rinvenuti da Organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, l’attestazione di inutilizzabilità viene rilasciata direttamente.

3) Decorrenza delle nuove modalità

La legge n. 14/2026 è entrata formalmente in vigore il giorno 20 febbraio 2026 e la circolare ritiene che la suddetta decorrenza vada applicata secondo quanto segue.

Per i veicoli conferiti volontariamente dal proprietario la decorrenza vale dalla data del certificato di rottamazione e quindi in ogni caso tale procedura varrà a partire del 20 di febbraio 2026 mentre per quelli rinvenuti su strada dagli organi di polizia stradale dalla data di rinvenimento e quindi potenzialmente la procedura potrà essere applicata anche a mezzi già rinvenuti precedentemente tale data.

Secondo l’ACI ne consegue che per i veicoli presi in carico prima del 20 febbraio 2026, potranno essere esibite ai fini della radiazione per demolizione le dichiarazioni di inutilizzabilità rilasciate dalle pubbliche Autorità, come previsto dalle disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda invece i veicoli rinvenuti dalle Pubbliche Autorità in data antecedente al 20 febbraio 2026, si darà seguito alla radiazione anche in assenza della suddetta attestazione.

Infine la circolare specifica che non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina le radiazioni per demolizione di veicoli provenienti dalle depositerie giudiziarie o che vengono avviati alla demolizione su disposizione dell’autorità giudiziaria.

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE ACI IN COMMENTO

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