Videopodcast – Cancellazione della segnalazione dal sistema “SCHENGEN SIS II”: come e quando richiederla

SIS II alert

Di Michele Giuliano Perrone

Il sistema informatico “informativo” denominato “Schengen SIS II” è uno strumento giuridico a “livello internazionale” di collaborazione tra “Forze di Polizia”. Mediante l’ apposito “server cervellone” avviene uno scambio di informazioni tra i paesi aderenti all’area Schengen, utile e necessario a garantire la sicurezza e a prevenire “azioni terroristiche” a livello internazionale.

Nello specifico, le Polizie degli Stati membri aderenti, possono inserire nel “database” le segnalazioni riguardanti persone ricercate a livello internazionale ed altresì “armi e veicoli oggetti di furto”. Il sistema de quo, inoltre, permette il monitoraggio a livello internazionale di soggetti ricercati o da arrestare che si sono “macchiati” di reati gravi.

CHE COS’E’ IL SISTEMA SCHENGEN?

Il sistema Schengen è lo spazio Europeo che ha eliminato i controlli alle frontiere interne e che permette, altresì, la libera circolazione tra gli “STATI ADERENTI” di persone e merci. Tra gli obiettivi dell’area Schengen, ci sono quelli di:

  • Garantire la libera circolazione per lavoratori, studenti, turisti e cittadini dell’Unione Europea.
  • Essere uno strumento di sicurezza, aiutando a mantenere “standard elevati di protezione” tra gli Stati aderenti.

Attualmente lo spazio Schengen include ventinove Nazioni, tra queste  venticinque sono appartenenti all’UE (Italia, Austria, Bulgaria, Belgio, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Francia, Finlandia, Estonia, Grecia, Germania, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Svezia, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Lettonia) e   quattro sono Stati Extra UE, come Islanda, Svizzera, Norvegia e Liechtenstein.

Dal 31 marzo 2024 la Bulgaria e la Romania sono entrate solo parzialmente nell’area. Questo ha permesso di abolire i controlli marittimi e arei ma non ancora quelli terrestri.

COME VENGONO APPLICATE LE SEGNALAZIONI NEL SISTEMA INFORMATIVO?

Ciascuno degli Stati membri, attraverso il succitato sistema informatico, può segnalare la ricerca o l’arresto in ambito internazionale di soggetti accusati di reato.

Tra le motivazioni che determinano l’inserimento troviamo:

  • Rinvenimento di beni rubati o di dubbia provenienza su tutto il territorio UE;
  • Rinvenimento e ricerca di persone scomparse;
  • Ricerca di soggetti colpiti dall’applicazione del mandato d’arresto Europeo;
  • Rifiuto d’ingresso nel territorio Europeo di soggetti privi di permesso di soggiorno o di coloro che hanno subito un provvedimento di espulsione.

COSA COMPORTA UNA SEGNALAZIONE AL SISTEMA SIS II?

Una segnalazione al sistema può comportare il rifiuto di ingresso in uno Stato appartenente all’area e l’arresto immediato.

Attualmente non esistono pubblici elenchi di chi ha ricevuto una segnalazione per cui l’unica maniera per sapere se si è presenti nel “database”, è quella di esercitare “un diritto di accesso ai propri dati personali” che consiste nell’inoltro di un’istanza all’autorità nazionale della Nazione che verosimilmente abbia effettuato la segnalazione.

Detta istanza è disciplinata dal Regolamento Europeo UE 2018/1862.

Il succitato regolamento consente di ottenere informazioni riguardanti:

  • L’esistenza della segnalazione.
  • Le informazioni relative al contenuto dei dati.
  • L’ ipotetica cancellazione.

COME SI RICHIEDE LA CANCELLAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE DAL SIS II?

Si può richiedere la cancellazione di una segnalazione direttamente allo Stato membro che l’ha inserita nei casi di seguito elencati:

  • Scambio di persona o errore d’identificazione del soggetto.
  • Segnalazioni arbitrarie o violazioni dei diritti fondamentali della persona.
  • Conclusioni di procedimenti penali (reati prescritti, annullati o archiviati).

È possibile formulare la richiesta di cancellazione direttamente all’ autorità nazionale competente.

In caso di rifiuto dell’istanza di cancellazione è possibile ricorrere al Tribunale dello Stato che ha fatto la segnalazione.

Il ricorrente può alternativamente percorrere altre strade, come per esempio:

  • Effettuare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea, in sprezzo al non rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.
  • Inviare un reclamo, per iscritto, al Garante della Protezione dei dati personali ai sensi del GDPR europeo dello Stato coinvolto.

TEMPISTICHE DELLA CANCELLAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DAL SISTEMA SIS II

Per ottenere la cancellazione della segnalazione da parte dello Stato coinvolto, in media ci vogliono dai 3 mesi ad 1 anno.

Una volta definita la cancellazione della segnalazione, la stessa viene rimossa da tutti i server degli Stati aderenti all’area Schengen.

Occorre, inoltre, verificare che a livello internazionale non esistano altri tipi di segnalazioni come ad esempio una “RED NOTICE DI INTERPOL” (avviso di ricerca internazionale emesso su richiesta di uno Stato membro finalizzato ad arrestare provvisoriamente una persona ricercata in vista di estradizione).

Per completezza si allega, in calce al presente articolo, il modello di cancellazione dalla banca dati Schengen ai sensi dell’art. 53 del Regolamento UE 2018/1861 e dell’art. 67 del Regolamento UE 2018/1862, indirizzata al Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale Servizio per i Sistemi Informativi Interforze).

Tutta la modulistica in questione è messa a disposizione nella sezione “modulistica” del Garante della Privacy, all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

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