Decreto “anti-infrazioni”

Nuove tutele per gli indagati.

Di Carmine Soldano

  1. INTRODUZIONE

Il Governo con il D.L. 131/2024, convertito con modificazioni in L. 166/2024, ha adottato una serie di disposizioni urgenti per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva 2013/48/UE e dalla direttiva 2016/800/UE, oltreché sanare procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell’Italia.

Prima di iniziare la disamina di tale importante riforma, corre l’obbligo di evidenziare come, ancora una volta, il Governo sia intervenuto in una materia organica e complessa con lo strumento della decretazione d’urgenza (rectius Decreto Legge). Trattasi di un “nodo gordiano” che né il sistema politico, né le istituzioni parlamentari, sono riusciti ad arginare. Nella fattispecie concreta, infatti, le direttive europee risalgono al 2013 e al 2016: sussistevano realmente i tre presupposti di cui all’art. 77, c. 2, della Carta Costituzionale?

Volendo ritornare, ex professo, alle novità prodotte dal Decreto “Anti-Infrazioni”, emergono notevoli modifiche al codice di procedura penale, tutte volte a rafforzare le garanzie per le persone sottoposte a indagini o private della libertà personale. Inoltre, vengono rinvigorite le garanzie procedurali per i minori indagati e/o imputati.

  • LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Le norme novellate dalla riforma de qua sono gli articoli 293, 350, 386 e 387 del codice di rito. Di seguito, l’analisi minuziosa delle prefate disposizioni.

  • MAGGIORI GARANZIE NELL’ESECUZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE

L’art. 293 del codice di procedura penale è stato novellato al fine di ampliare la possibilità per l’arrestato e/o il fermato di avvisare non solo i familiari, ma anche una persona di fiducia. Mutatis mutandis, l’indagato ha la possibilità di indicare una persona di fiducia da avvisare, garantendo maggiore tutela dei suoi interessi personali e giuridici. Al contempo, la polizia giudiziaria è obbligata a fornire una comunicazione scritta chiara e precisa all’indagato, traducendola in una lingua comprensibile, qualora costui non conosca l’italiano.

  • NUOVE REGOLE PER LE SOMMARIE INFORMAZIONI

L’interpolato comma 5 dell’art. 350 del c.p.p. prevede che sul luogo, o nell’immediatezza del fatto, l’ufficiale di polizia giudiziaria può, anche senza la presenza del difensore, assumere informazioni dall’indagato, anche se arrestato in flagranza (art. 380 del c.p.p.; art. 381 del c.p.p.) o fermato (art. 384 del c.p.p.). In particolare, in tale fattispecie, l’escussione dell’indagato senza la presenza del difensore è consentita solo se necessaria per:

  • evitare un imminente pericolo per la libertà, l’integrità fisica o la vita di una persona;
  • compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini.

La prefata novella rappresenta un’importante garanzia per gli indagati, poiché limita le possibilità di raccogliere dichiarazioni che potrebbero influenzare l’iter investigativo senza la presenza di un legale comportando, di conseguenza, un significativo limite per la polizia giudiziaria. Ancora, resta fermo il divieto di documentare o utilizzare in fase processuale le dichiarazioni rese senza l’assistenza del difensore rafforzando, così, la tutela dell’indagato, nel rispetto del principio di equo processo.

  • LE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 386 E 387 DEL C.P.P.

Il legislatore, sulle tracce di quanto dettato dal mutato art. 293 c.p.p., ha apportato analoghe modifiche agli artt. 386 e 387 del codice di procedura penale, che regolano rispettivamente i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto e fermo e l’avviso dell’avvenuto arresto e/o fermo ai familiari.Quindi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che eseguono l’arresto o il fermo o che ricevono l’arrestato, qualora quest’ultimo non conosca la lingua italiana, sono obbligati a informarlo del suo diritto di avvertire le autorità consolari e di avvertire non solo i familiari, come in precedenza, ma anche una persona di sua fiducia.

Inoltre, la polizia giudiziaria è ora obbligata, con il consenso dell’arrestato o del fermato, a informare tempestivamente, dell’avvenuta adozione della misura pre-cautelare, non solo i familiari, ma anche qualsiasi altra persona indicata dall’arrestato o dal fermato.

  • BREVI CENNI SULLE MODIFICHE AL PROCESSO PENALE MINORILE

Il Decreto “Anti-Infrazioni” ha apportato significative innovazioni al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e al D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, più specificamente ha previsto maggiori garanzie procedurali nell’ambito del processo minorile. Tra le novità più rilevanti troviamo:

  • INFORMAZIONI DETTAGLIATE. Il giudice deve illustrare al minore il significato delle attività processuali, il contenuto e le ragioni delle decisioni, assicurando un linguaggio comprensibile e adeguato alla sua età;
  • TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI. Viene garantita la comunicazione con l’esercente della responsabilità genitoriale o, in sua assenza, con una persona idonea designata dall’A.G.;
  • PROTEZIONE DELLA SALUTE DEL MINORE. Il minore sottoposto a privazione della libertà personale deve essere sottoposto senza ritardo a una visita medica per valutare il suo stato di salute fisica e psicologica;
  • DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E AL REINSERIMENTO. In caso di detenzione, il minore deve essere ospitato in strutture separate dagli adulti e ha diritto a programmi educativi personalizzati per il suo reinserimento sociale.

Altro innovativo aspetto riguarda l’esecuzione delle pene per i minorenni: in particolare, vengono previste misure volte a favorire l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, garantendo che la detenzione sia utilizzata solo come extrema ratio e, comunque, per il minor tempo possibile. Il minore ha diritto, altresì, a una rivalutazione periodica della sua situazione e all’accesso a misure alternative alla detenzione.

  • CONCLUSIONE

In conclusione, il Decreto “Anti-Infrazioni” introduce rilevanti innovazioni nella procedura penale, sia per gli imputati adulti che per i minori. L’adeguamento alle direttive europee rafforza le garanzie difensive, limita i poteri della polizia giudiziaria e migliora la tutela dei minori nel sistema giudiziario. Orbene, l’efficacia delle nuove norme dipenderà dalla loro corretta implementazione e dall’adeguamento degli operatori del diritto ai nuovi obblighi procedurali.

Redazione Polizia Locale Digitale
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