Cambia la disciplina dell’immigrazione e dei controlli sugli stranieri.
Di Michele Mavino
Il decreto Giustizia-Migranti supera definitivamente il passaggio parlamentare. La Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024». Il voto finale è arrivato con 165 voti favorevoli e 80 contrari, dopo la fiducia posta dal Governo sul testo già approvato dal Senato.
Un provvedimento dal contenuto particolarmente ampio, nel quale convivono interventi sull’organizzazione giudiziaria, sull’esame di abilitazione alla professione forense, sulle intercettazioni e sulla magistratura con una ben più articolata riscrittura della disciplina dell’immigrazione e della protezione internazionale.
Ed è proprio quest’ultima parte a meritare particolare attenzione da parte degli operatori di polizia locale. Gli articoli da 10 a 17 del decreto intervengono infatti sul sistema nazionale di gestione dello straniero irregolare, dando attuazione al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e modificando numerose disposizioni del Testo unico sull’immigrazione e della normativa sulla protezione internazionale.
Il nuovo sistema europeo entra nella fase operativa
Il decreto n. 100/2026 costituisce uno dei principali strumenti attraverso i quali l’ordinamento italiano viene adeguato al nuovo sistema europeo in materia di migrazione e asilo.
Il riferimento è, in particolare, ai regolamenti UE 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale, 2024/1349 sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, 2024/1356 sugli accertamenti alle frontiere esterne e 2024/1358 sul sistema Eurodac, oltre alla direttiva UE 2024/1346 relativa alle condizioni di accoglienza. Il nuovo modello tende infatti a costruire una filiera molto più strutturata che parte dal momento in cui lo straniero entra in contatto con l’autorità pubblica e prosegue attraverso identificazione, fotosegnalamento, verifica della posizione sul territorio, eventuale manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, screening, registrazione della domanda e, quando ne ricorrono i presupposti, adozione delle misure di trattenimento o allontanamento.
Il rintraccio dello straniero sul territorio
Uno degli aspetti operativamente più interessanti riguarda proprio gli accertamenti conseguenti al rintraccio dello straniero. La nuova formulazione dell’articolo 10-ter del Testo unico immigrazione individua infatti differenti situazioni nelle quali possono essere attivate le procedure previste dal regolamento europeo sugli screening: attraversamento irregolare della frontiera esterna o soccorso in mare, manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale presso un ufficio di polizia di frontiera e rintraccio dello straniero sul territorio nazionale. Quest’ultima ipotesi è evidentemente quella che maggiormente può incrociare l’attività della polizia locale.
Occorre però evitare automatismi. Non ogni cittadino extracomunitario trovato in posizione apparentemente irregolare deve essere sottoposto alle nuove procedure di screening. La disciplina distingue infatti la situazione dello straniero entrato irregolarmente attraverso una frontiera esterna dell’Unione da quella di chi sia entrato regolarmente e abbia successivamente perso il titolo che legittimava la permanenza. Lo straniero con permesso di soggiorno scaduto, quello al quale sia stato negato il rinnovo oppure il cittadino entrato regolarmente in esenzione dal visto possono trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare, ma ciò non significa automaticamente che debbano essere sottoposti alla procedura di screening prevista per chi abbia fatto ingresso irregolare nel territorio dell’Unione.
Per gli operatori che effettuano il primo controllo diventa quindi ancora più importante ricostruire correttamente non soltanto l’identità del soggetto, ma anche le modalità e il momento dell’ingresso nel territorio nazionale ed europeo.
Identificazione e fotosegnalamento
Il nuovo sistema attribuisce un ruolo centrale all’identificazione certa dello straniero. Gli accertamenti comprendono infatti la verifica dell’identità, la consultazione delle banche dati previste dalla normativa europea e, nei casi stabiliti, le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Per la polizia locale questo non significa naturalmente una trasformazione automatica dei Comandi negli uffici competenti alla gestione amministrativa delle procedure di asilo.
Le competenze centrali continuano a fare capo principalmente alle Questure, agli uffici di polizia di frontiera e alle altre autorità espressamente individuate dalla legislazione sull’immigrazione. Resta però il fatto che molto spesso il primo contatto con lo straniero avviene durante un ordinario controllo di polizia locale, un controllo stradale, un intervento commerciale, un accertamento anagrafico, un controllo nei cantieri o negli esercizi pubblici oppure, più semplicemente, un’attività di polizia giudiziaria. È in quel momento che la corretta identificazione della persona e la verifica della sua posizione diventano determinanti per stabilire quale percorso procedurale debba essere successivamente attivato.
Particolarmente significativa è anche la revisione della procedura per la richiesta di protezione internazionale. La registrazione della domanda viene effettuata dalla Questura o dall’ufficio di polizia di frontiera competente attraverso il nuovo sistema previsto dalla normativa. Al richiedente viene rilasciato un documento nominativo contenente, tra gli altri elementi, il codice unico di identità assegnato a seguito delle attività di fotosegnalamento. Il sistema tende quindi a rendere sempre più immediata l’associazione tra persona fisica, identità biometrica e posizione amministrativa.
È un passaggio importante anche sotto il profilo operativo. La manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale continua infatti a rappresentare un elemento che l’operatore di polizia deve immediatamente considerare quando interviene nei confronti di uno straniero. Una dichiarazione in tal senso non può essere trattata come una semplice circostanza accessoria del controllo, ma deve determinare l’attivazione delle procedure previste dall’ordinamento e il coinvolgimento degli uffici competenti.
Trattenimento, rischio di fuga e misure alternative
La conversione interviene poi in maniera significativa sulle misure applicabili ai richiedenti protezione internazionale. Tra le novità figura la possibilità di adottare un provvedimento prefettizio di autorizzazione a risiedere in un luogo specificamente individuato come alternativa al trattenimento. Viene inoltre fissato in dodici settimane dalla registrazione della domanda il limite massimo del trattenimento nell’ambito della procedura di frontiera. Cambiano anche le regole sulla competenza giudiziaria relativa alla convalida dei trattenimenti, trasferita dalle Corti d’appello alle sezioni specializzate dei tribunali.
Particolare attenzione merita il concetto di rischio di fuga, destinato ad assumere un ruolo centrale nelle decisioni relative all’esecuzione delle misure. Su questo punto, peraltro, il Servizio Studi parlamentare ha evidenziato alcuni problemi di coordinamento normativo nel testo approvato, in particolare relativamente ai rinvii contenuti nella disciplina dell’allontanamento. Non è un dettaglio secondario, perchè dalla corretta individuazione dei presupposti del rischio di fuga possono dipendere misure fortemente incidenti sulla libertà personale dello straniero.










