Neopatentato

Prosegue l’emanazione dei decreti attuativi della L 177/2024.

Prosegue l’emanazione di norme attuative di previsioni di legge contenute nella legge n°177/2024. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre è infatti stato pubblicato il Decreto MIT del 17 novembre 2025, con il quale viene descritta la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B, non speciale. Tale decreto trova il suo fondamento nel comma 5-bis dell’art. 122 del codice della  strada il quale, nella sua novella di fine 2024, ha previsto che l’aspirante al conseguimento della patente di  guida  di categoria B può esercitarsi alla guida  su  strada  con  persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Proprio con l’atto in esame si va a mettere un primo tassello per rendere finalmente operativa tale disposizione, dato che decreto va a disciplinare il numero delle ore di esercitazioni alla  guida  obbligatorie per il conseguimento della patente  di  guida  di  categoria  B,  non speciale, erogate da un’autoscuola, con proprio istruttore  abilitato ed autorizzato, le modalità di svolgimento delle esercitazioni e le modalità di rilascio  della  certificazione  che  comprova l’assolvimento dell’obbligo, demandando poi ad un successivo decreto  dirigenziale l’adozione delle disposizioni applicative per l’utilizzo della piattaforma  per  la  certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida. Tali esercitazioni  obbligatorie  alla  guida,  erogate  da un istruttore abilitato ed autorizzato, constano di otto ore suddivise in moduli, ridotte in  misura corrispondente alle limitazioni disposte per l’aspirante autorizzato se l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e’ stata rilasciata con limitazioni.  

Il primo modulo, denominato “modulo A”, ha la durata di due  ore ed ha come obiettivo  la predisposizione  dell’allievo  all’uso  in  sicurezza  del   veicolo, nonché la sua conoscenza  dei  dispositivi  di  sicurezza  attiva  e passiva, e consiste in varie tipologie di esercitazioni,  da  svolgersi  su strade urbane o extraurbane secondarie site queste  ultime  entro  un raggio di 10 km dalla sede dell’autoscuola. Il secondo modulo (modulo B), della durata di tre  ore,  ha  quale  obiettivo  quello di far esercitare l’allievo su  strade  urbane, facendogli svolgere diverse attività di guida, strettamente connesse alla conduzione di veicoli in ambito urbano, mentre il terzo modulo (modulo C),  della  durata  di  due  ore,  ha  quale  obiettivo l’esercitazione  alla  guida  su  autostrade  o  strade   extraurbane principali o secondarie.

Il  modulo  D, l’ultimo previsto dal decreto in esame, ha la durata  di  un’ora, e mira a far conoscere la guida in condizioni di  visione  notturna, su strade  urbane o extraurbane  principali  o  secondarie  o  autostrade,  affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da  impianti  semaforici, se presenti. 

Al fine di certificare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, il decreto prevede l’avvio di una piattaforma specifica che, al termine dell’erogazione dei moduli A e  B,  rilascia apposita certificazione parziale, che può valere come certificazione finale in caso di autorizzazione  ad  esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono  di  effettuare le esercitazioni di cui ai moduli  C  e  D.

Al termine dell’erogazione dei moduli C e D, o al termine di uno solo dei due  moduli  in  caso  di autorizzazione  ad esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono  di effettuare  le  esercitazioni  di  uno  dei  due  moduli   C  e  D, la piattaforma rilascia la certificazione  finale  che  comprova l’assolvimento  dell’intero  obbligo  formativo  e  che  consente pertanto  al titolare della stessa di esercitarsi nelle condizioni di cui all’art.122,  comma  2,  del  codice  della  strada, cioè con  persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, in qualità di istruttore. In tutte le ipotesi di rilascio di certificazione, la stessa viene acquisita nell’ANAG.  Il decreto precisa altresì che le esercitazioni di guida  per  le  quali  e’  stato  emesso  un certificato finale,  nel  caso  di  mancato conseguimento del titolo al termine di validità  dell’autorizzazione ad esercitarsi  alla  guida,  sono  valide  per  diciotto  mesi,  che decorrono dalla data  di  emissione  delle  medesime  certificazioni, esclusivamente ai fini di una seconda istanza di  conseguimento  della patente di guida di categoria  B,  non  speciale,  a  condizione  che l’aspirante candidato sia in possesso di un esame di  teoria  valido, superato con esito positivo e non decaduto ai sensi  della  normativa vigente. 

Il decreto prosegue dettando alcune norme comportamentali al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla  guida, valide anche in caso di guida accompagnata, prevedendo che in caso di circolazione in autostrade con carreggiate a tre o più  corsie,  e’  fatto divieto di impegnare altre corsie all’infuori delle due  più  vicine al bordo destro della carreggiata, oltre al fatto di dover rispettare i limiti di velocità di cui all’art. 117,  comma  2,  del codice della strada (100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali), ricordando altresì, in caso di violazione di tali disposizioni, l’applicazione della sanzione dell’art.  176,  comma  21, del codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344). Nel  caso invece  di  esercitazioni  in  autostrada  o  su   strade extraurbane principali, ovvero in  condizioni  di  visione  notturna, effettuate con veicolo diverso da  quello  di  un’autoscuola,  da  un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non

Può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che  non  sia l’accompagnatore in funzione di istruttore. In questo caso, il mancato rispetto di tale disposizione, comporta l’applicazione della  sanzione di cui all’art. 122, comma 9, del codice della strada (anche in questo caso, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344). 

Il decreto si conclude con la previsione che tali  disposizioni dispiegheranno la loro efficacia a decorrere dal giorno di entrata  in  vigore  di un decreto dirigenziale attuativo e si applicheranno alle esercitazioni di guida obbligatorie effettuate con autorizzazione ad esercitarsi alla guida emessa successivamente all’entrata in vigore  del citato  decreto . Alle esercitazioni di guida obbligatorie esperite con  autorizzazione  ad esercitarsi alla guida rilasciata prima  della  data  di  entrata  in vigore  del  decreto  dirigenziale continuano ad applicarsi le disposizioni  previgente. Infine, si prevede che le esercitazioni di guida certificate conseguite ai sensi  del  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 nel caso  di  una seconda  istanza  presentata  dopo  l’entrata in vigore decreto dirigenziale di cui all’art. 1, comma  3,  hanno  validità  ai  fini della nuova istanza per il conseguimento della patente  di  guida  di categoria B, non speciale.

Condividi questo articolo!