Prosegue l’emanazione dei decreti attuativi della L 177/2024.
Prosegue l’emanazione di norme attuative di previsioni di legge contenute nella legge n°177/2024. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre è infatti stato pubblicato il Decreto MIT del 17 novembre 2025, con il quale viene descritta la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B, non speciale. Tale decreto trova il suo fondamento nel comma 5-bis dell’art. 122 del codice della strada il quale, nella sua novella di fine 2024, ha previsto che l’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi alla guida su strada con persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Proprio con l’atto in esame si va a mettere un primo tassello per rendere finalmente operativa tale disposizione, dato che decreto va a disciplinare il numero delle ore di esercitazioni alla guida obbligatorie per il conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale, erogate da un’autoscuola, con proprio istruttore abilitato ed autorizzato, le modalità di svolgimento delle esercitazioni e le modalità di rilascio della certificazione che comprova l’assolvimento dell’obbligo, demandando poi ad un successivo decreto dirigenziale l’adozione delle disposizioni applicative per l’utilizzo della piattaforma per la certificazione delle esercitazioni obbligatorie alla guida. Tali esercitazioni obbligatorie alla guida, erogate da un istruttore abilitato ed autorizzato, constano di otto ore suddivise in moduli, ridotte in misura corrispondente alle limitazioni disposte per l’aspirante autorizzato se l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida e’ stata rilasciata con limitazioni.
Il primo modulo, denominato “modulo A”, ha la durata di due ore ed ha come obiettivo la predisposizione dell’allievo all’uso in sicurezza del veicolo, nonché la sua conoscenza dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, e consiste in varie tipologie di esercitazioni, da svolgersi su strade urbane o extraurbane secondarie site queste ultime entro un raggio di 10 km dalla sede dell’autoscuola. Il secondo modulo (modulo B), della durata di tre ore, ha quale obiettivo quello di far esercitare l’allievo su strade urbane, facendogli svolgere diverse attività di guida, strettamente connesse alla conduzione di veicoli in ambito urbano, mentre il terzo modulo (modulo C), della durata di due ore, ha quale obiettivo l’esercitazione alla guida su autostrade o strade extraurbane principali o secondarie.
Il modulo D, l’ultimo previsto dal decreto in esame, ha la durata di un’ora, e mira a far conoscere la guida in condizioni di visione notturna, su strade urbane o extraurbane principali o secondarie o autostrade, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici, se presenti.
Al fine di certificare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo, il decreto prevede l’avvio di una piattaforma specifica che, al termine dell’erogazione dei moduli A e B, rilascia apposita certificazione parziale, che può valere come certificazione finale in caso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono di effettuare le esercitazioni di cui ai moduli C e D.
Al termine dell’erogazione dei moduli C e D, o al termine di uno solo dei due moduli in caso di autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata con limitazioni che impediscono di effettuare le esercitazioni di uno dei due moduli C e D, la piattaforma rilascia la certificazione finale che comprova l’assolvimento dell’intero obbligo formativo e che consente pertanto al titolare della stessa di esercitarsi nelle condizioni di cui all’art.122, comma 2, del codice della strada, cioè con persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore, in qualità di istruttore. In tutte le ipotesi di rilascio di certificazione, la stessa viene acquisita nell’ANAG. Il decreto precisa altresì che le esercitazioni di guida per le quali e’ stato emesso un certificato finale, nel caso di mancato conseguimento del titolo al termine di validità dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sono valide per diciotto mesi, che decorrono dalla data di emissione delle medesime certificazioni, esclusivamente ai fini di una seconda istanza di conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale, a condizione che l’aspirante candidato sia in possesso di un esame di teoria valido, superato con esito positivo e non decaduto ai sensi della normativa vigente.
Il decreto prosegue dettando alcune norme comportamentali al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, valide anche in caso di guida accompagnata, prevedendo che in caso di circolazione in autostrade con carreggiate a tre o più corsie, e’ fatto divieto di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, oltre al fatto di dover rispettare i limiti di velocità di cui all’art. 117, comma 2, del codice della strada (100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali), ricordando altresì, in caso di violazione di tali disposizioni, l’applicazione della sanzione dell’art. 176, comma 21, del codice della strada (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344). Nel caso invece di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna, effettuate con veicolo diverso da quello di un’autoscuola, da un titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, sul veicolo non
Può prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l’accompagnatore in funzione di istruttore. In questo caso, il mancato rispetto di tale disposizione, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 122, comma 9, del codice della strada (anche in questo caso, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344).
Il decreto si conclude con la previsione che tali disposizioni dispiegheranno la loro efficacia a decorrere dal giorno di entrata in vigore di un decreto dirigenziale attuativo e si applicheranno alle esercitazioni di guida obbligatorie effettuate con autorizzazione ad esercitarsi alla guida emessa successivamente all’entrata in vigore del citato decreto . Alle esercitazioni di guida obbligatorie esperite con autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto dirigenziale continuano ad applicarsi le disposizioni previgente. Infine, si prevede che le esercitazioni di guida certificate conseguite ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012 nel caso di una seconda istanza presentata dopo l’entrata in vigore decreto dirigenziale di cui all’art. 1, comma 3, hanno validità ai fini della nuova istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria B, non speciale.










