Di Michele Mavino
La pronuncia della Quarta Sezione della Cassazione ribadisce un principio consolidato ma spesso trascurato nella pratica giudiziaria: quando un unico fatto integra più violazioni dell’art. 189 C.d.S. – nel caso specifico i commi 6 e 7, relativi all’omissione di assistenza e all’allontanamento dal luogo del sinistro – la durata della sospensione della patente di guida deve essere determinata applicando il criterio del cumulo materiale.
Il Tribunale di Bergamo aveva disposto una sospensione pari al minimo previsto per una sola delle ipotesi (un anno e sei mesi), senza tuttavia considerare che i due illeciti prevedono cornici edittali autonome e che la giurisprudenza esclude l’applicabilità di istituti limitativi tipici del sistema penale (art. 81 c.p.) o del sistema delle sanzioni amministrative ordinarie (art. 8 L. 689/1981). È dunque irrilevante l’idea di una “trattazione unitaria” delle sanzioni accessorie: quelle previste dal Codice della Strada a seguito di condanna penale restano autonome e cumulabili.
La Corte ricorda infatti che la sospensione della patente ex art. 189, comma 6, varia da uno a tre anni, mentre quella prevista dal comma 7 varia da un anno e sei mesi a cinque anni. Pertanto, il minimo edittale complessivo risulta pari alla somma dei due minimi: 2 anni e 6 mesi.
La sentenza di merito aveva invece disposto una sospensione inferiore alla soglia minima risultante dal cumulo; da ciò deriva l’annullamento limitatamente alla sanzione accessoria, con rideterminazione diretta da parte della Cassazione, resa possibile dalla semplice operazione aritmetica richiesta.
Sul piano operativo, la decisione è significativa perché conferma un orientamento ormai granitico della Cassazione sul cumulo materiale delle sanzioni accessorie della patente nei casi di pluralità di violazioni gravi del C.d.S. ed offre un parametro applicativo chiaro per giudici, avvocati e operatori di polizia giudiziaria, evitando soluzioni discrezionali non conformi al dettato normativo. Chiarisce inoltre ancora una volta che le sanzioni amministrative accessorie legate a una condanna penale non rientrano nell’ambito applicativo della L. 689/1981, né degli istituti limitativi del cumulo previsti dal codice penale.
In sostanza, la Corte ribadisce che la funzione di deterrenza e tutela della sicurezza stradale posta alla base dell’art. 189 C.d.S. esige una risposta sanzionatoria che rispecchi integralmente la pluralità delle condotte, anche sul piano delle misure amministrative che incidono sulla possibilità di guidare veicoli.










