Gare con più lotti e distinzione delle procedure di affidamento

Codice appalti pubblici

Di Luca Leccisotti

Il principio di autonomia dei lotti di gara rappresenta un presidio fondamentale di concorrenza e trasparenza, ma anche una garanzia di efficienza per le stazioni appaltanti. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che ciascun lotto configura una procedura autonoma, con conseguente applicazione separata delle regole e delle tempistiche di affidamento. L’articolo esamina la portata giuridica di tale distinzione, le sue ricadute operative e le implicazioni sul principio di rotazione, sulla verifica dei requisiti e sull’esercizio dei poteri del RUP.

Nel nuovo quadro regolatorio del d.lgs. 36/2023, la suddivisione in lotti assume una valenza strategica, connessa alla promozione della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Tuttavia, la corretta interpretazione della nozione di “procedura unica con più lotti” è spesso oggetto di fraintendimenti.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che una gara suddivisa in più lotti non costituisce una procedura unitaria, bensì una pluralità di procedure tra loro autonome, quante sono le partite da affidare. Ciò emerge in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 657/2023, secondo cui ogni lotto è un micro-sistema procedimentale, con proprie offerte, graduatorie, aggiudicazioni e tempi di efficacia.

Il fondamento normativo si rinviene nell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali. La ratio è duplice: favorire la partecipazione diffusa e adattare le prestazioni alle diverse competenze economiche e tecniche. Tuttavia, la scelta di unificare la procedura in un unico bando non incide sull’autonomia giuridica dei singoli lotti.

Questa impostazione ha ricadute pratiche importanti. In primo luogo, ogni lotto ha una propria graduatoria e una propria aggiudicazione, che può perfezionarsi indipendentemente dalle altre. In secondo luogo, la verifica dei requisiti, la stipula e l’esecuzione seguono percorsi autonomi. L’eventuale annullamento o sospensione di un lotto non travolge gli altri, a meno che non vi sia un vincolo oggettivo di inscindibilità.

Un altro riflesso significativo riguarda il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia. Quando la stazione appaltante suddivide un appalto in lotti, deve applicare la rotazione per ciascun lotto separatamente, evitando automatismi che escludano operatori che hanno partecipato ad altri lotti. L’ANAC ha chiarito, in più pareri (tra cui il n. 110/2022), che la rotazione opera su base funzionale, non formale: ciò significa che il criterio rilevante è la natura della prestazione, non l’appartenenza alla medesima procedura.

La distinzione autonoma dei lotti si riflette anche sul regime delle impugnazioni: la giurisprudenza ha ribadito che il ricorso contro l’aggiudicazione di un lotto non produce effetti sugli altri, salvo che l’illegittimità investa regole comuni del bando. Questo garantisce certezza dei rapporti e rapidità nelle fasi di stipula e avvio dell’esecuzione.

Per i RUP, il principio comporta un obbligo di gestione parallela ma coordinata dei fascicoli di gara. Ogni lotto deve essere gestito con un proprio flusso procedimentale documentato, con registrazione autonoma di verbali, verifiche e comunicazioni. Il mancato rispetto di tale separazione può compromettere la trasparenza dell’intero procedimento.

Osservazioni critiche e prospettive

La scelta legislativa di valorizzare l’autonomia dei lotti va letta in chiave di efficienza e partecipazione, ma richiede una maggiore professionalizzazione delle stazioni appaltanti. In prospettiva, sarebbe auspicabile che il sistema digitale nazionale dei contratti (BDNCP e piattaforme certificate) consentisse la gestione automatizzata dei lotti come procedimenti distinti, evitando sovrapposizioni documentali e riducendo il rischio di errori nella verifica dei requisiti.

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