I nuovi reati per la violazione delle misure restrittive dell’UE.

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di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 6 del 9 gennaio 2026 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2025, n. 211  recante Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

La norma entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio.

Per quanto di competenza della Polizia Giudiziaria in particolare rilevano le modifiche apportate al Codice penale dall’articolo 2 della norma in esame.

Nel dettaglio nel Libro II, al Titolo I, dopo il Capo  I viene inserito il Capo I Bis rubricato Delitti  contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea con l’istituzione delle seguenti nuove fattispecie delittuose.

  1. Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea).

 Che punisce con la con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea:

      a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

      b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

      c)  conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi   l’affidamento o la prosecuzione dell’esecuzione di contratti di appalto  pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo  Stato terzo o dai suoi organismi;

      d) importa, esporta, commercia, vende,  acquista,  trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche  in  forma  intangibile,  ovvero presta servizi di intermediazione,  di  assistenza  tecnica  o  altri servizi concernenti i medesimi beni;

      e) presta servizi di qualsiasi  natura,  o svolge operazioni finanziarie.

   2. Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti  da  una misura  restrittiva  dell’Unione  europea). 

Che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000  la  persona designata o il legale rappresentante dell’entità od organismo designati, che, in violazione  di  uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell’Unione europea, omette di segnalare  alle autorità competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il  diritto di  proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

3. Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività).   Che punisce chi effettua operazioni o presta servizi o svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nell’autorizzazione rilasciata con la reclusione da due acinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000

4. Art. 275-quinquies  (Violazione  colposa  di  misure  restrittive dell’Unione europea).

Che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000 chi compie  il reato di cui all’articolo 275-bis, primo comma, lettera d),  per colpa grave.

5 L’Art. 275-sexies che prevede una serie di Circostanze aggravanti per i reati suindicati.

6 L’ Art. 275-septies che prevede una serie di Circostanze attenuanti per i reati suindicati.

7. L’ Art. 275-octies (Confisca obbligatoria).

Che prevede nel caso di  condanna, o di applicazione della  pena  su  richiesta  delle parti per i reati in commento la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il  profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

8 L’Art.  275-decies  (Giurisdizione). 

Che statuisce che i reati in commento sono punibili  secondo  la  legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino  in  territorio estero.

Si segnala infine che l’ Articolo 4 del Decreto Legislativo apporta le necessarie modifiche al Codice di Procedura Penale utili all’inserimento nel nostro ordinamento delle nuove fattispecie delittuose illustrate.ù

DI SEGUITO IL LINK PER LEGGERE IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO LEGISLATIVO IN COMMENTO.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-09&atto.codiceRedazionale=26G00003&elenco30giorni=true

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