Il “Bar della discordia”

ChatGPT Image 30 dic 2025, 20 15

Il TAR si esprime sull’art. 100 T.U.L.P.S.

Con la sentenza n. 23999/2025 R.P.C., il Tar Lazio ha confermato la legittimità della revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un Bar disposta ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., nonostante l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento, la collocazione dell’esercizio in un’area urbana caratterizzata da diffuse criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico e la circostanza che gli episodi di disordine si fossero verificati all’esterno del locale.

Il Collegio ha ritenuto che tali elementi non incidano sulla legittimità del provvedimento, in quanto la disposizione normativa in esame avrebbe natura esclusivamente “preventiva” e sarebbe finalizzata a interrompere una situazione di pericolosità sociale, a prescindere da ogni valutazione sulla colpa o sulla condotta del titolare dell’esercizio.

La sentenza valorizza la finalità di tutela anticipata della sicurezza pubblica, ritenendo che le esigenze di prevenzione possano giustificare la deroga alle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 degradando il procedimento amministrativo ad una mera “sequenza formale” successiva all’intervento della pubblica autorità, con un evidente indebolimento della funzione “partecipativa” dell’esercente.

La sentenza, attribuisce rilievo determinante alla frequenza di episodi di disordine in prossimità dell’esercizio, pur riconoscendo che tali episodi si verificassero in un contesto territoriale già problematico sotto il profilo della sicurezza.

L’impostazione adottata dalla Corte conduce a una conseguenza non secondaria: la valutazione dell’Autorità si concentra sul luogo, più che sull’attività. Il locale diventa un elemento del contesto urbano da “neutralizzare” indipendentemente dal contributo causale dell’esercizio alla produzione degli eventi lesivi dell’ordine pubblico.

In tal modo, l’art. 100 T.U.L.P.S. opera a tutti gli effetti come strumento di “governo del territorio” in chiave securitaria. La revoca del titolo non è concepita come reazione a una condotta, ma come strumento di eliminazione di una situazione ritenuta oggettivamente pericolosa.

La sentenza ha anche il pregio di ribadire che l’Autorità di pubblica sicurezza non può procedere direttamente alla revoca di un titolo rilasciato dal Comune, richiamando il principio di leale collaborazione tra amministrazioni. Tuttavia, la previsione di una proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza svuota di contenuto la competenza sostanziale dell’ente locale, riducendo l’intervento comunale a un atto meramente formale, essendo obbligato il Comune a revocare il titolo senza alcuna forma di discrezionalità.

In questa prospettiva e sotto un profilo critico, l’art. 100 T.U.L.P.S. rischia di diventare un meccanismo di selezione dei “luoghi sacrificabili”, dove la revoca del titolo autorizzatorio assume una funzione che trascende il perimetro “tradizionale” del diritto amministrativo fondato su un sistema di garanzie procedimentali.

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