La Cassazione riconosce il risarcimento da danno morale.
Di Michele Giuliano Perrone
È del 9 ottobre 2025, l’ordinanza n. 27102, con la quale la Corte di Cassazione, ribadisce che neisinistri stradali “la vittima oltre al ristoro del danno integrale alla persona per danno biologico, dev’essere risarcita anche del danno morale, inteso come turbamento interiore e sofferenza soggettiva derivante dalle circostanze dell’evento”.
IL FATTO
A Belluno, una donna era stata investita da un autocarro mentre era intenta ad attraversare la strada anche se “non sulle apposite strisce pedonali”.
In primo luogo, il Tribunale a cui si era rivolta, aveva respinto l’ istanza di “ristoro del danno patito” ritenendola interamente responsabile dell’evento. Successivamente la Corte d’Appello di Venezia, a parziale accoglimento dell’istanza “ut supra” riforma in parte la sentenza del Tribunale, riconoscendo al conducente del veicolo una responsabilità “concorrente” – ripartita in percentuali del 70 per cento al pedone e 30 per cento all’autista – liquidando in favore della donna la somma pari a euro 10.546,00 per effetto del concorso di colpa a fronte dei euro 35.154,50 (che la stessa avrebbe percepito nel caso in cui le fosse stato attribuito il 100 per cento).
Non contenta della sentenza riformata dalla Corte d’Appello, la donna ricorre per Cassazione: in buona sostanza, la vittima, tra le varie motivazioni esposte, si dogliava del fatto che la Corte non le avesse riconosciuto il danno morale, distinto da quello biologico”.
LA DECISIONE DELLA CORTE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
I giudici della Suprema Corte, hanno ritenuto di corretta applicazione la ricostruzione del sinistro e le ripartizioni delle colpe operate dai giudici d’Appello. Ciò nonostante, si legge nell’ordinanza, “la corte di merito non aveva distinto il danno biologico da quello morale “.
Gli ermellini evidenziano che, la liquidazione del danno non patrimoniale, deve essere motivata e completa. Questo si può evincere anche dalla consultazione delle tabelle di Milano ovvero uno strumento di riferimento per il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da sinistri stradali, malasanità o altri illeciti.
Dette tabelle, sono pubblicate annualmente dal Tribunale di Milano e vengono utilizzate dalla maggior parte dei giudici, per la determinazione equa del ristoro del danno patito, tenendo conto, tra l’altro, di alcuni parametri come il grado di invalidità e l’età della vittima.
Il giudice deve altresì tener conto della sofferenza soggettiva patita dalla vittima.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Le normative prese in considerazione dai giudici della Suprema Corte, per il caso de quo, sono le seguenti:
- Art. 2054 codice civile sulla circolazione dei veicoli: il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno, prodotto a persone o a cose derivante dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
- Art. 1227 codice civile sul concorso del fatto di colpa del creditore o danneggiato: detto articolo prevede che, se la colpa del danneggiato ha contribuito a causare il danno, il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravità della sua colpa e alle conseguenze. Inoltre, il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
- Art. 2059 codice civile: l’articolo de quo stabilisce che, il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, considerando il danno patrimoniale in essere una categoria che include diversi aspetti del pregiudizio tra cui il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale.
CONCLUSIONI
In definitiva, in un’ottica del giusto ristoro alla parte offesa, il giudice che esamina il caso deve tenere in considerazione, tutte le componenti che costituiscono il “pregiudizio”, – tra cui il “danno morale” – e applicare il concetto della “satis justify liquidation”.









