Video – La circolare del Ministero dell’Interno sulla Legge di conversione del Decreto Terra dei Fuochi

Rifiuti 2

di Stefano MANINA

Dopo quasi due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 3 ottobre 2025 n. 147 – Conversione in legge del Decreto Legge 8 agosto 2025 nr. 116 c.d. decreto Terra dei Fuochi il Ministero degli interni ha inteso in data 10 dicembre 2025 emettere ulteriore circolare esplicativa che va ad integrare l’analogo documento diffuso il 10 settembre 2025 integrando, illustrando le principali modifiche che il legislatore ha voluto ulteriormente apportare in sede di conversione del provvedimento.

In particola la circolare ministeriale sottolinea le seguenti quattro principali novità.

  1. L’innalzamento della durata della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi quale sanzione accessoria per le ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi mediante l’utilizzo di veicoli a motore secondo quanto prescritto dall’ art. 255 TUA.
  • La previsione di un nuovo illecito amministrativo introdotto dal comma 1.2 dell’articolo 255 del TUA che sanziona l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai cassonetti posti lungo le strade in violazione delle disposizioni locali sul conferimento rifiuti.

Al riguardo il Ministero puntualizza come l’ambito di applicazione delle norma sia circoscritta ai soli rifiuti urbani.

La norma si pone a livello intermedio tra la sanzione amministrativa previste dall’articolo 15 CdS e 255 c. 1 bis TUA che sanzionano il getto e l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi sanzionato invece dal comma 1 dello stesso articolo 255 TUA

La circolare ricorda inoltre tale illecito può essere accertato facendo ricorso agli impianti di videosorveglianza urbana e che è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 1000 e 3000 euro nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un mese del veicolo ex art. 214 CDS quando l’illecito è compiuto mediante l’utilizzo di veicoli a motore.

  • L’introduzione della più grave sanzione penale dell’ammenda da 6000 a 52000 Euro o dell’arresto fino a 3 anni per chiunque, pur essendo titolare delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta, recupero trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti svolge tale attività senza osservare le prescrizioni e le modalità dettate dalle autorizzazioni stesse.

La circolare osserva come l’ambito della norma sia circoscritto ai soli rifiuti non pericolosi e senza che derivi pericolo per l’incolumità delle persone o di compromissione delle acque dell’aria o di porzioni estese del suolo o sottosuolo o di ecosistemi.

  • In materia di trasporto di rifiuti pericolosi la nuova formulazione del comma 4 dell’articolo 258 TUA dispone che chiunque effettua tale attività senza il prescritto formulario di identificazione dei rifiuti sia punito con la pena della reclusione da uno a tre anni, mentre qualora il formulario fosse presente, ma compilato in modo incompleto o inesatto con la possibilità di recuperare i dati mancanti attraverso altri registri tenuti per legge troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di un somma  da 260 a 1550  euro.

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN COMMENTO.

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