di Stefano MANINA
Con l’orientamento applicativo Id: 36251 l’Aran è tornata a fornire importanti precisazioni in merito alla disciplina e all’utilizzo dei permessi per concorso.
Nello specifico il parere risponde al quesito relativo alla possibilità di considerare le attività preliminari previste dai bandi di concorso, quali, ad esempio, l’identificazione dei candidati o la consegna dei codici, come equiparabili allo svolgimento delle prove di esame, con conseguente riconoscimento del permesso retribuito per la partecipazione a concorsi ed esami.
Va detto che il quesito proposto riguarda il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Centrali e si concentra sul relativo art. 24 (Permessi retribuiti) tuttavia il ragionamento tenuto e i principi esposti sono facilmente trasferibili anche al contratto e alla disciplina degli Enti Locali.
In merito l’Aran ricorda che l’art. 24, comma 1, lettera a), del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022 riconosce al dipendente otto giorni di permesso retribuito all’anno per la partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove. La formulazione della disposizione individua espressamente nello svolgimento della prova concorsuale il presupposto per la fruizione del beneficio.
Conseguentemente l’eventuale riconducibilità, nell’ambito applicativo della norma contrattuale, di attività ulteriori e antecedenti allo svolgimento delle prove, quali le operazioni preliminari di identificazione dei candidati o di consegna dei codici, non va a prescindere esclusa, ma presuppone un’attenta valutazione circa la loro effettiva e inscindibile connessione con la prova d’esame, così come definita dal bando di concorso.
Questo tipo di valutazione attiene a profili di natura applicativa e gestionale, che rientrano nella competenza dell’amministrazione interessata, anche in relazione alle specifiche previsioni del singolo bando e alle modalità organizzative concretamente adottate per lo svolgimento della procedura concorsuale.
Rimane però in capo all’organizzazione datoriale del lavoratore richiedente la responsabilità dell’amministrazione di verificare, nel rispetto della disciplina contrattuale, se le attività preliminari previste dal bando costituiscano parte integrante e necessaria della prova concorsuale qe quindi possano essere oggeto del relativo permesso retribuito ovvero se debbano essere considerate attività prodromiche non coincidenti con i “giorni di svolgimento delle prove” cui la norma contrattuale fa riferimento.
In questo caso allora il dipendente non potrà usufruire delle ore di permesso per giustificare la sua assenza dal servizio.










