La MDMB-FUBINACA inserita nella Tabella I delle sostanze stupefacenti.

Senza titolo

di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2026 che entrerà in vigore il prossimo 8 aprile recante un nuovo aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Tale provvedimento ha fatto propria la raccomandazione di inserire la sostanza MDMB-FUBINACA nella Schedule II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, a cui l’Italia ha aderito che è stata sottoposta all’esame della 69ª sessione della Commissione droga (CND) delle Nazioni Unite.

In realtà questa sostanza risulta già sotto controllo in Italia in quanto inclusa nella Tabella I del testo unico, all’interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dall’indazol-3-carbossamide, senza però essere denominata specificamente.

Pertanto il Ministero della Salute acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanità del 22 dicembre 2025 ha ritenuto necessario inserire nella Tabella I la specifica indicazione della sostanza MDMB-FUBINACA in accordo con le convenzioni internazionali per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell’ordine e degli operatori sanitari nell’ambito delle relative attività di controllo.

Ecco quindi che nella Tabella I viene inserita la seguente sostanza:

MDMB-FUBINACA (denominazione comune) metil

2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica)  metil

N-«[1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-il]carbonil»-3-metilvalinato (altra denominazione) metil

2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione)

MDMB(N)-BZ-F (altra denominazione).

Condividi questo articolo!