di Stefano Manina
Sulla Gazzetta Ufficiale 171 del 25 luglio 2026 è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2026, n.131 recante misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata che entrerà in vigore il 9 agosto 2026.
Il provvedimento introduce misure di protezione e assistenza personale sociale ed economica finalizzate alla sicurezza, alla protezione sociale e all’assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa della loro appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata e di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di stupefacenti o di sfruttamento dei relativi proventi.
In particolare risultano destinatari di tali misure
I minorenni:
Figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di associazione a delinquere anche di stampo mafioso o finalizzata allo spaccio di droga.
Indagati, imputati o condannati per i delitti di cui sopra che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi da tali contesti criminali.
Vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali.
Ma anche i maggiorenni:
Infraventicinquenni, già destinatari, da minorenni delle stesse misure di protezione e assistenza che confermino la volontà di allontanarsi dai contesti criminali.
Genitori di minorenne che abbiano manifestato la stessa volontà.
Le misure di protezione previste si distinguono nelle seguenti categorie.
Misure di protezione personale:
il trasferimento immediato in luoghi protetti;
il cambiamento delle generalità
Misure di assistenza sociale:
il supporto sociale, pedagogico e psicologico;
l’accesso all’istruzione obbligatoria per chi non abbia ancora assolto l’obbligo scolastico;
la conservazione del posto di lavoro;
l’accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;
il reinserimento sociale e l’integrazione e inclusione nella nuova realtà sociale.
Misure di assistenza economica:
la corresponsione di un assegno periodico;
la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese;
la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza;
la copertura delle spese per esigenze sanitarie non garantire dal Servizio sanitario nazionale;
l’accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato;
l’ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato.
Dovrà essere Procuratore presso il tribunale per i minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni previste anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all’assistenza dei minori o di istanza dell’interessato, a proporre l’adozione delle misure al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza abituale dell’interessato.
A tal fine il PM acquisisce:
ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e di ogni altro soggetto interessato.
Il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di associazione a delinquere anche di stampo mafioso o finalizzata allo spaccio di stupefacenti.
Eventuali altre informazioni utili dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento.
In caso di applicazione di misure di protezione e assistenza personale il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e con i servizi sanitari competenti per territorio e alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell’interno, che ne cura l’attuazione avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell’interno,
Le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica si integrano con i progetti di intervento previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 272/1989 e con le misure penali di comunità previste dal decreto legislativo 121/2018.
Nei casi previsti dalla legge le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti tali misure e quelli relativi alle attività del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell’autorità giudiziaria.
La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell’autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.
Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, può modificare, sospendere o revocare le misure di protezione e di assistenza disposte in relazione all’attualità del pericolo e alla sua gravità o per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all’inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte.
Per il monitoraggio dell’attuazione delle misure con un successivo decreto ministeriale attuativo verrà istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico che annualmente dovrà trasmettere al Ministero della giustizia e alle Camere una relazione sull’adozione di tali misure.
Di seguito il link per la lettura completa della nuova legge.










