di Stefano MANINA
La realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza comunale, oggi strumento fondamentale per garantire la sicurezza urbana, necessita come noto prima di essere realizzato e attivato di tutta una serie di valutazioni e adempimenti tecnico amministrative al fine di consentire all’Ente comunale di realizzare un sistema a norma sotto tutti i punti di vista da poi consegnare per il suo utilizzo al Comando di Polizia Locale.
Una valutazione ulteriore e un aspetto particolarmente delicato da prendere in considerazione proprio in sede di pianificazione e progettazione degli impianti riguarda la loro realizzazione all’interno di centri storici vincolati.
In tali contesti, tra le tante incombenze, andrà in fase preliminare valutato se sia necessario o meno richiedere il nulla osta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, partendo dal presupposto che qualsiasi intervento in un’area vincolata deve rispettare i vincoli storico-artistici esistenti,
Si ricorda che le aree vincolate comprendono i Beni Paesaggistici, come individuati nella Parte Terza del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004 e in particolare comprendono due categorie principali:
- immobili o aree decretate di “notevole interesse pubblico” come bellezze naturali, alberi monumentali, ville, giardini, centri storici e le bellezze panoramiche (art.136);
- “aree tutelate per legge” come territori costieri e lacustri, fasce di rispetto di fiumi, territori di montagna e ghiacciai, parchi e riserve naturali, zone umide, vulcani, aree archeologiche (art. 142).
In generale, quindi per le modiche esterne a un bene paesaggistico occorre l’Autorizzazione Paesaggistica (con tempi di attesa di minimo 120 giorni).
Tuttavia il Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017 recante Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ha introdotto la possibilità di eseguire piccole opere senza alcuna autorizzazione alle condizioni descritte nell’Allegato A e seguendo una procedura semplificata, con tempi di attesa di massimi 60 giorni, per le piccole opere edilizie elencate nell’Allegato B.
La questione quindi rimane quella di capire se eventuali installazioni di telecamere in un centro storico vincolato possano rientrare nelle casistiche contemplate dai dai due citati allegati e quindi andare esenti dalla autorizzazione paesaggistica o almeno poterla ottenere avvalendosi della procedura semplificata.
Tra gli interventi contemplati dall’Allegato A ovvero quelli che sono esenti dall’autorizzazione paesaggistica non si riscontrano casistiche tra le quali far rientrare anche in modo estensivo gli impianti di videosorveglianza.
Invece nell’allegato B, a voler leggere in modo estensivo le categorie di interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato si potrebbe ipotizzare di far rientrare le telecamere nelle seguenti categorie:
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione
che potrebbe valere per le telecamere poste su pali e sostegni appositi.
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
categoria nella quale potrebbero rientrare i cartelli di informativa privacy
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l’altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
Va poi ricordato che l’articolo 4 del DPR 31/2017 in questione prevede alcune situazioni di esonero dall’obbligo della procedura semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico.
Inoltre nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono previste alcune situazioni di esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Infine sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione già intervenuti tra Ministero e singole regioni.
Il fatto che l’installazione di telecamere non sia esplicitamente previsto in nessuno dei due allegati farebbe anche propendere per il fatto che non trattandosi come di fatto è di un intervento edilizio necessitante di relativo titolo parimenti non necessiti neanche di autorizzazione paesaggistica.
In tale senso si è recentemente espresso ad esempio il Tar Basilicata con la sentenza 38/2025 del 15 gennaio relativa però ad un caso che interessava l’installazione di una telecamera su un edificio da parte di un privato e rispetto alla quale è stato riconosciuto che un impianto di videosorveglianza composto da quattro telecamere con ripresa sulla via pubblica non può essere qualificato come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del dpr 380/2001 .
In conclusione la situazione si potrebbe così riassumere.
L’installazione in un centro storco vincolato di una singola telecamera con relativo cartello potrebbe anche non necessitare di alcun tipo di autorizzazione paesaggistica dalla sopraintendenza a condizione che sia apposta su edifici o manufatti già esistenti e che di fatto non si discosti dagli accorgimenti tecnici già adottati per l’installazione degli altri dispositivi già presenti e licenziati dalla esistente autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata.
Nel caso in cui invece la stessa dovesse essere installata su un palo di nuova realizzazione sarebbe almeno necessario procedere alla richiesta di autorizzazione paesaggistica almeno con procedura semplificata.
Qualora invece un comune volesse ex novo procedere alla realizzazione di un impianto con più postazioni e diverse telecamere che copra per tutta la sua estensione del centro storico vincolato appare indispensabile, in fase di progettazione, coinvolgere la Sopraintendenza competente per territorio, acquisendo pareri e indicazioni preventivi sulla procedura da seguire e, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, procedere a formalizzare le necessarie richieste di autorizzazione paesaggistica in forma normale o semplificata sulla base del progetto predisposto.
Ciò al fine di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari quali mascheratura delle telecamere, colorazione dei pali di sostegno, posizionamento dei segnali recanti l’informativa di primo livello.
In fase di progettazione non bisognerà neanche trascurare le indicazioni fornite dagli strumenti urbanistici locali e dai regolamenti comunali andando a ricercare eventuali limitazioni o prescrizioni in essi contenute soprattutto in riferimento alla collocazione dei cartelli di informativa privacy
Ciò evidenzia ancora una volta come l’installazione e la progettazione di un moderno sistema di videosorveglianza comunale non possa essere inventato e lasciato al caso e alle semplici richieste di sicurezza derivanti da cittadini e amministratori locali ma predispone un’attenta attività preliminare di studio progettazione e adeguamento alle normative sotto diversi punti di vista.
Non solo, ma all’interno delle strutture comunali la realizzazione di complessi impianti di videosorveglianza non può essere unicamente affidata al Corpo di Polizia locale e al suo Comandante, che saranno sì gli utilizzatori dell’impianto e i responsabili del trattamento dati per quanto attiene la privacy ma almeno in fase di progettazione e realizzazione degli impianti stessi è fondamentale la collaborazione e compartecipazione degli uffici tecnici competenti per gli aspetti edilizi, impiantistici e viabili e degli uffici CED per la realizzazione del sistema di protezione dei dati dal punto di vista tecnico informatico.