Se la casella è ancora attiva, la notifica è comunque valida.
Di Mavino Michele
L’ordinanza in esame affronta un tema di particolare rilevanza pratica, ossia la validità della notifica a mezzo PEC di un avviso di addebito INPS nei confronti di un imprenditore individuale che, al momento della notifica, aveva cessato l’attività ed era stato cancellato dal Registro delle imprese, ma manteneva attiva la casella PEC utilizzata durante l’esercizio dell’attività.
La Corte è chiamata a valutare se, in assenza di una specifica disciplina analoga a quella fallimentare, la notifica effettuata presso tale indirizzo possa considerarsi valida ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
La Cassazione respinge il ricorso, muovendo da un principio dirimente: ciò che rileva non è tanto la riconducibilità della fattispecie alla normativa concorsuale, quanto il fatto oggettivo che la casella PEC fosse ancora attiva e funzionante, e dunque idonea a costituire domicilio digitale effettivo del destinatario. In presenza di tale presupposto, la notifica deve ritenersi validamente perfezionata, con imputazione delle relative conseguenze giuridiche in capo al destinatario.
La Corte chiarisce inoltre che il richiamo, operato nei gradi di merito, ai principi elaborati in materia fallimentare non ha natura decisiva, poiché la validità della notifica non discende dall’estensione analogica delle norme concorsuali, bensì dal più generale regime del domicilio digitale, fondato sulla disponibilità e operatività dell’indirizzo PEC.
Particolarmente significativo è anche il rigetto della censura secondo cui la PEC “imprenditoriale” non sarebbe utilizzabile per notifiche rivolte alla persona fisica “in proprio”. Sul punto, la Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui nell’imprenditore individuale non vi è distinzione soggettiva tra persona fisica e attività esercitata: la coincidenza soggettiva consente l’utilizzo della medesima PEC per atti relativi a rapporti giuridici diversi, purché riconducibili alla stessa persona.
In tal senso, l’ordinanza si pone in linea di continuità con precedenti arresti della Corte, tra cui spicca Cass. 22 gennaio 2025, n. 1615, espressamente richiamata, che ha affermato il principio secondo cui l’indirizzo PEC risultante da INI-PEC costituisce domicilio digitale generale del soggetto obbligato, non frazionabile in funzione della tipologia dell’atto notificato. Lo stesso orientamento era già stato anticipato da Cass. n. 12134/2024, che aveva escluso la necessità di un “domicilio digitale distinto” per ciascun rapporto giuridico.
Nel complesso, l’ordinanza n. 33514/2025 rafforza una lettura sostanzialistica e funzionale della disciplina delle notificazioni telematiche, valorizzando il dato dell’effettiva conoscibilità dell’atto e la responsabilità del destinatario nella gestione del proprio domicilio digitale. Ne discende un indirizzo particolarmente rilevante anche in chiave applicativa, poiché conferma che la persistenza dell’attivazione della PEC comporta l’assunzione del rischio giuridico delle notifiche ricevute, indipendentemente dalla cessazione formale dell’attività imprenditoriale.










