Ampia discrezionalità per la P. A. sulla concessione.
Di Michele Giuliano Perrone
Con la sentenza n. 2874/2026 del 10 aprile 2026, il Consiglio di Stato torna ad esprimersi su alcuni “snodi” centrali in materia di occupazione di suolo pubblico.
LA QUESTIONE
La vicenda trattata trae origine da un contenzioso aperto tra un Ente locale ed un commerciante che asseriva di vantare un proprio diritto dedotto dall’aver presentato una SCIA per la sua attività.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
Con la succitata sentenza, il massimo organo di giustizia amministrativa riafferma che, l’utilizzo da parte di un soggetto terzo del suolo pubblico, comporta e richiede sempre “un titolo ed un provvedimento espresso” oltre che un’attenta valutazione da parte dell’Ente proprietario della strada.
Una qualsiasi procedura semplificata come lo è la SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’), inoltre, non trasforma la natura di tipo “concessoria” del provvedimento né tantomeno determina un diritto per “inerzia” da parte della Pubblica Amministrazione(SILENZIO ASSENSO).
In parole semplici i Giudici ritengono che “l’occupazione di suolo pubblico” ha una natura di tipo concessoria oltre che discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, chiamata a fare un tipo di valutazione nell’interesse di un bene pubblico da tutelare come può essere una strada ed un suolo.
LA SCIA O IL SILENZIO ASSENSO DELLA P.A. GENERANO TITOLI CONCESSORI?
I Giudici amministrativi riaffermano il principio giuridico secondo il quale, la SCIA o il silenzio assenso della Pubblica Amministrazione, non generano “diritti derivanti da tempo intercorso o inerzie amministrative”.
Difatti, l’occupazione di suolo pubblico può essere legittimata solo a seguito di uno specifico provvedimento espresso.
COS’E’ L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO? E COME SI RICHIEDE?
L’ occupazione di suolo pubblico (OSP), è la concessione temporanea e/o permanente di spazi di proprietà comunale (ad esempio strade, piazze, marciapiedi). Detta concessione viene rilasciata ai privati o a imprese per scopi specifici (dehors, cantieri, eventi o traslochi) nel rispetto dei Regolamenti comunali.
Per richiedere l’occupazione occorre presentare un’apposita istanza al SUAP Comunale, con almeno un congruo anticipo di giorni e pagando il canone unico patrimoniale.
L’occupazione si divide in due fattispecie:
- A carattere temporaneo di una durata inferiore ad 1 anno.
- A carattere permanente di una durata pari o superiore all’anno con un carattere di stabilità (dehors, passi carrabili).
L’istanza per l’autorizzazione deve contenere una documentazione necessaria:
- Dati del richiedente.
- Planimetria dettagliata dell’area da occupare con ubicazione e dimensioni.
- Motivo dell’occupazione.
- Marca da bollo.
- Pagamento del CUP/COSAP, nonché dei diritti di istruttoria.
SANZIONI PER OCCUPAZIONI ABUSIVE DI SUOLO PUBBLICO
L’occupazione abusiva di suolo pubblico è una violazione di tipo amministrativo pecuniario e nei casi gravi anche a conseguenze di carattere penale. Le sanzioni amministrative sono previste nell’art. 20 commi 1 e 4, del Codice della Strada e consistono nel pagamento di una somma che varia da 173 a 694 euro oltre che al ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza al ripristino, la Pubblica Amministrazione si fa onere dei costi di rimozione di eventuali opere abusive, addebitandole successivamente al trasgressore. Il verbale va inviato in Prefettura per l’emissione di un eventuale ordinanza ingiunzione e, se l’occupante del suolo pubblico ha un’attività di commercio, copia del verbale va inviato al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’art. 36 del DPR 600/1973 per i controlli fiscali sul commercio irregolare. Avverso le sanzioni previste dall’art. 20 (codice della strada), è ammesso ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace o entro 60 alla Prefettura competenti per territorio.
In caso di reiterazione della violazione, la sanzione può diventare penale configurando il reato di invasione di terreni o edifici ai sensi dell’art. 633 c.p., punito con la reclusione fino da 1 a 3, con la multa da 103 a 1032 euro anni e con la sospensione dell’attività.










