Accordo sul reciproco riconoscimento ed aggiornamento dell’elenco delle patenti convertibili.
Di Michele Mavino
a circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 31281 del 31 ottobre 2025 fornisce un quadro organico sulle modalità applicative del nuovo Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova relativo al reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, che entrerà ufficialmente in vigore l’8 novembre 2025. Il provvedimento segna il superamento dell’accordo precedente del 2003, introducendo un impianto più strutturato, con durata quinquennale e maggiori garanzie in tema di autenticità dei documenti e tutela dei dati personali.
Un primo elemento rilevante riguarda la decorrenza operativa: poiché l’8 novembre 2025 cade di sabato, gli Uffici della Motorizzazione Civile potranno iniziare a ricevere le istanze a partire dal 10 novembre 2025, con una specifica eccezione per le patenti moldave in scadenza l’8 o il 9 novembre, convertibili se presentate nella sola data del 10. È una precisazione utile per evitare disallineamenti interpretativi e garantire uniformità di applicazione sul territorio.
Di particolare interesse sono i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla conversione. La possibilità è riservata ai titolari di patente moldava che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia e che la richiedano entro sei anni dall’iscrizione anagrafica. Decorso tale termine, l’accordo non trova applicazione e l’UMC è tenuto a rigettare la domanda. Tale limite temporale, di natura reciproca, mira a garantire che l’abilitazione alla guida sia allineata alle normative e agli standard del Paese ospitante.
La circolare ribadisce inoltre che non sono convertibili le patenti conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia né quelle ottenute per conversione da un Paese terzo non convenzionato, rafforzando un presidio già consolidato negli accordi bilaterali analoghi per prevenire aggiramenti normativi.
Nel merito della documentazione, oltre agli atti ordinari, viene richiesto il certificato medico per attestare i requisiti psicofisici e, in casi specifici, potrà essere domandata una traduzione ufficiale della patente moldava o ulteriori verifiche tramite le rappresentanze diplomatiche, qualora emergano dubbi su autenticità o validità del documento. Si tratta, come chiarito dal MIT, di una facoltà e non un obbligo per gli UMC, da esercitare con valutazione caso per caso.
Un elemento di novità riguarda le patenti moldave rilasciate tra il 1995 e il 2010, per le quali sarà richiesta un’apposita attestazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche della Moldova. Tale adempimento verrà disciplinato nella successiva comunicazione operativa, insieme agli allegati tecnici contenenti le tabelle di equipollenza e i modelli delle patenti riconosciute.
Ampio spazio è dedicato, coerentemente con il quadro europeo, alla tutela dei dati personali. Poiché la Moldova è considerata Paese terzo senza decisione di adeguatezza UE, l’Accordo include uno specifico allegato sulla disciplina del trasferimento dei dati tra Autorità, a cui si affiancano l’informativa privacy e l’autorizzazione al trattamento, da acquisire obbligatoriamente all’atto della domanda. L’UMC dovrà trattenere agli atti tale documentazione, garantendo conformità al Regolamento (UE) 2016/679.
La circolare è completata dall’aggiornamento dell’elenco degli Stati le cui patenti sono convertibili in Italia, e richiama gli Uffici territoriali a provvedere all’adeguamento dei siti istituzionali, per assicurare trasparenza e chiarezza informativa ai cittadini.









