Se la PEC è non valida o inattiva non è dovuto il secondo invio per la notifica dell’atto impositivo.
Corte di cassazione Sezione Tributaria con sentenza n. 3703/2025.
di Stefano Manina
In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società INFOCAMERE e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni.
Tale formalità, infatti, è riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo.
Così ha deciso la Corte di...