Indicazioni ministeriali sulla geolocalizzazione dei veicoli per trasporto di rifiuti pericolosi.

Di Michele Mavino

La circolare diramanta dal Ministero dell’Ambiente il 22 maggio 2025 si fonda sul combinato disposto degli artt. 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, istituendo il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). In particolare:

  • l’art. 17 impone l’obbligo di dotare gli autoveicoli destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5 dell’Albo) di sistemi di geolocalizzazione tecnicamente idonei;
  • l’art. 16, correlato, prescrive l’accertamento dell’idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti nella medesima categoria.


Il Comitato Nazionale dell’Albo chiarisce modalità e scadenze per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli, come richiesto dalla Deliberazione n. 3/2024:

  • l’attestazione deve avvenire tramite dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, da produrre secondo il modello “Allegato A” della Deliberazione;
  • la dichiarazione è generata in automatico dal portale AGEST;
  • la trasmissione è obbligatoria dal 1° luglio al 31 dicembre 2025.

Le imprese con parco veicolare articolato possono inviare più istanze distinte, purché tutte pervengano entro il termine del 31 dicembre 2025.

Dal 1° gennaio 2026, l’attestazione dovrà essere contestuale alle nuove iscrizioni o variazioni del parco veicolare in categoria 5.


La circolare fornisce importanti riferimenti per le verifiche documentali e tecniche:

  • a partire dal 1° luglio 2025, la mancanza della dichiarazione può costituire inadempimento agli obblighi di iscrizione, rilevante ai fini sanzionatori e segnalativi verso l’Albo o la Regione;
  • dal 1° gennaio 2026, in sede di controllo su strada, gli organi accertatori possono verificare la corrispondenza tra veicolo iscritto in categoria 5 e presenza attiva di dispositivi di geolocalizzazione;
  • la dichiarazione ex allegato A potrà costituire un documento da esibire a richiesta, analogamente ad altre attestazioni di conformità tecnica o iscrizione all’Albo.

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