Video – Legge di bilancio 2026

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Sblocco degli stipendi anche nelle Unioni di Comuni.

Di Francesco De Santis

Il giorno 23 dicembre 2025 vi è stato il voto di fiducia al Senato sul maxiemendamento alla manovra che ha recepito interamente le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio.

Non ha trovato spazio, alla fine, la cancellazione dei vecchi tetti di spesa per il personale imposti dalla legge 296/2006, che impediscono agli enti locali di superare la spesa sostenuta a tale titolo molti anni or sono (spesa del 2008 per i comuni fino a 1.000 abitanti, le unioni dei comuni, le comunità montane e i consorzi, spesa media del periodo 2011-2013 per i comuni di maggiori dimensioni, le città metropolitane e le province).

L’unica modifica di rilievo introdotta dalla Legge di bilancio in tema di personale è quella contenuta nel comma 1-bis dell’art. 58, il quale, nel novellare l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha previsto espressamente la possibilità per i comuni di trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolane o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall’organo di revisione.

Viene così colmata la lacuna precedente che non consentiva agli enti associativi di avvalersi (neppure indirettamente) delle facoltà di incremento del salario accessorio previste dalle disposizioni sopra richiamate.

Con la recente deliberazione n. 280/2025/PAR, la Sezione regionale lombarda ha evidenziato che nel caso concreto si è di fronte ad una vera e propria lacuna legis non colmabile, a suo parere, in via interpretativa.

La Sezione, dunque, pur prendendo atto del meritorio intento del legislatore di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti pubblici, ritiene che le modalità attraverso le quali raggiungere questo obiettivo rientrino, a pieno titolo, nelle prerogative che competono al legislatore medesimo. E che le modalità possano essere anche diverse deriva, per tabulas, dal fatto che, fino ad ora, la regolamentazione della spesa del personale e dei relativi limiti delle unioni di comuni risulta essere stata diversa da quella prevista per i comuni.

La manovra appena approvata estende anche alle aggregazioni di municipi la possibilità di incrementare il fondo per il salario accessorio in base al decreto Pubblica Amministrazione.
Sul punto era già intervenuta la Ragioneria generale dello Stato per consentire in via interpretativa ai municipi che aderiscono alle unioni di comuni (o a comunità montane e comunità isolane/di arcipelago) di trasferire a tali enti una quota delle risorse aggiuntive confluite nella componente stabile dei propri fondi: ora questa soluzione viene legiferata dal comma 238 della legge 1199/2025. «Il trasferimento deve avvenire con una corrispondente e permanente riduzione della componente stabile del fondo del comune cedente, riduzione che deve essere certificata dall’organo di revisione. In sostanza, l’incremento di risorse viene redistribuito all’interno delle forme associative tra enti locali, senza generare nuova spesa complessiva e garantendo l’equilibrio finanziario».

Il testo finale della legge di bilancio 2026 conferma peraltro (comma 674) anche l’istituzione di uno specifico fondo con dotazione di 50 mln di euro nel 2027 e 100 mln a decorrere dal 2028 per promuovere la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni. La misura ha ottenuto il plauso dell’Anci: per quanto si tratti di uno stanziamento esiguo rispetto alle necessità connesse ad un effettivo riallineamento dei trattamenti economici tra comparto comunale e altri comparti della PA, si deve segnalare che il fondo rappresenta il primo caso di diretto finanziamento statale di oneri contrattuali di un comparto locale.

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