Video – Polizia Locale e notificazioni

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Di Francesco De Santis

L’ufficio del messo notificatore, si occupa della gestione totale della notificazione di atti di natura amministrativa e tributaria della propria Amministrazione e di tutte quelle che ne facciano apposita richiesta, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge.

Sulla base del principio del rispetto della professionalità, acquisita o potenziale, vige la regola dell’impossibilità delle mansioni «in peius», che è consentita, in via del tutto eccezionale, solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge o dal Contratto collettivo nazionale del lavoro e con il consenso del lavoratore. 

La Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha apportato importanti novità per quanto concerne la figura del messo notificatore. Le nuove modalità di nomina dei messi, nonché il raggio di operatività riservato agli stessi sono disciplinate dall’art. 1, commi 158, 159, 160 e 161 della citata legge. Difatti i messi possono notificare gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni fiscali ed inoltre essere nominati messi notificatori anche i dipendenti degli Enti Locali nonché i dipendenti di soggetti abilitati di cui al D.lgs. n. 446/199.

In epoca più remota, il ministero dell’Interno (circolare 4 luglio 1992 n. 7 su messi notificatori e operatori di Polizia municipale) si era occupato della questione, così concludendo: «Sono pervenute a questo Ministero da parte delle associazioni rappresentative del personale della polizia municipale numerose richieste di intervento volte a far cessare l’espletamento delle mansioni di messo notificatore agli addetti al servizio di polizia municipale, in considerazione dell’incompatibilità delle medesime con quelle connesse alla figura professionale di “vigile urbano”. La questione su esposta non è nuova a questo Ministero poiché è emersa in seguito all’entrata in vigore della legge-quadro 7 marzo 1986, n. 65, che, nel ridefinire i1 ruolo della polizia municipale, ha attribuito agli addetti al servizio l’esercizio anche delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza per le quali è conferita loro, con decreto prefettizio, la qualità di agente di pubblica sicurezza. In più occasioni il dicastero direttamente interessato, si è espresso nel senso che il personale appartenente alla polizia municipale non è tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore atteso che tali mansioni, in base alle declaratorie di cui all’allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si riferiscono ai dipendenti comunali appartenenti all’area degli Operatori esperti (ex cat. B) e non all’attuale area degli Istruttori (ex cat. C) della qualifica funzionale degli Enti Locali nella quale sono inquadrati gli operatori della P.L.

Tuttavia, non può sottacersi che l’assenza di una precisa descrizione dei profili professionali di ciascuna area e/o categoria del personale degli Enti Locali ha indotto le amministrazioni ad indugiare sulla applicazione della normative richiamata e ciò è avvenuto in particolare nei comuni di minori dimensioni che soggiacciono più di altri alle difficoltà derivanti dalla vigente normative in tema di provvista di mezzi finanziari da destinare a nuove assunzioni. 

Ciò posto, si rileva che la questione in argomento ha trovato definitiva soluzione con l’entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali il cui art. 64 ha abrogato, come è noto, l’art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 che attribuiva al prefetto l’emanazione del decreto di nomina a messo notificatore sia in capo ai “vigili urbani” che ad altro personale comunale. Per effetto di tale abrogazione si ritiene che i decreti prefettizi di nomina, emessi prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 142/1990, non possano più legittimare l’esercizio delle funzioni di messo notificatore per alcuno dei dipendenti delle amministrazioni comunali e conseguentemente tali funzioni debbono considerarsi definitivamente cessate, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Si è dell’avviso, altresì, che la materia debba costituire oggetto delle norme statutarie degli enti stessi e che nelle more della sua definizione in sede di statuto, qualora si rendesse necessario notificare degli atti, sia il sindaco ad individuare i dipendenti comunali della qualifica funzionale ai quali affidare l’incarico di messo notificatore, secondo le indicazioni già fornite al riguardo con circolare telegrafica di questo Ministero – Direzione centrale delle autonomie, prot.n. 98/L bis – L – 142/90, in data 07/02/1992.

Si fa presente che la Corte di Cassazione Sez. VI Penale, con la sentenza n. 40891 del 07/11/2007, ha ribadito tale principio generale: “il demansionamento del dipendente comunale adottato dal Sindaco in evidente violazione del disposto dell’articolo 56, comma 2, decreto legislativo 3.02.1993, n. 29 configura il reato di abuso d’ufficio nei confronti del Sindaco medesimo”.

Altresì l’orientamento sopra citato, è stato confermato anche dai giudici contabili: “Il dirigente che, nell’ambito della gestione del personale a lui demandata, pone in essere atti che integrano il fenomeno del demansionamento, risponde delle somme erogate dall’ente a seguito dell’accoglimento dell’istanza risarcitoria avanzata dal demansionato”. Questo il principio sancito dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Toscana, con la sentenza n. 183, depositata il 18 luglio 2016.

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Tutti gli impiegati, pubblici e privati, che intendono intraprendere la professione del Messo Notificatore, debbono abilitarsi alla notifica degli atti come indicato dall’art.1 co 158 e 159 della Legge n.296 del 2006.

Il corso prepara al conseguimento per l’abilitazione allo svolgimento del messo notificatore secondo quanto previsto dalla normativa analizzando le modifiche introdotte dalle nuove normative in materia e in modo da applicare tutte le novità previste e migliorare l’erogazione del servizio. Inoltre, vuole fornire indicazioni pratiche per la corretta applicazione delle diverse procedure.

Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l’apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l’intero contenuto del corso e lo stesso, prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse dall’art.1 co 158 e 159 della Legge n.296 del 2006.

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