Di Michele Mavino
La Corte di Cassazione, con ordinanza 2363/2026, offre un chiarimento di particolare rilievo sistematico in materia di circolazione dei velocipedi e, più in generale, di riparto di responsabilità nei sinistri che coinvolgano ciclisti e veicoli a motore in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
In primo luogo, la Corte ribadisce un principio processuale consolidato: il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto storico o una rivalutazione delle prove (CTU compresa). In tal senso, il primo motivo viene dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente veste della violazione dell’art. 154 C.d.S. e dell’art. 377 reg. esec., tendeva in realtà a censurare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
Il cuore della decisione riguarda però il secondo motivo, accolto, relativo all’esclusione del concorso colposo del ciclista.
Il Tribunale aveva ritenuto che la violazione, da parte del ciclista, dell’obbligo di scendere dal velocipede fosse irrilevante sul piano causale, attribuendo l’intera responsabilità al motociclista per non aver adeguato la velocità in prossimità dell’attraversamento pedonale. In sostanza, il giudice di merito aveva equiparato il ciclista al pedone, riconoscendogli un diritto di precedenza per il solo fatto di impegnare le strisce.
La Corte di Cassazione censura proprio tale equiparazione, ritenendola giuridicamente erronea, valorizzando una lettura coordinata:
- dell’art. 3 C.d.S., che definisce marciapiede, passaggio pedonale e attraversamento pedonale come spazi destinati ai pedoni;
- dell’art. 47 C.d.S., che qualifica il velocipede come veicolo;
- dell’art. 182, comma 4, C.d.S.;
- dell’art. 377, comma 2, reg. esec. C.d.S.
Secondo la Corte, l’attraversamento pedonale è strutturalmente destinato ai pedoni, e solo in via eccezionale il ciclista può fruirne, ma esclusivamente conducendo il mezzo a mano. L’assimilazione al pedone (con correlato diritto di precedenza) opera solo quando il ciclista si comporta effettivamente come tale, ossia scendendo dalla bicicletta.
La possibilità di attraversare in sella è circoscritta all’ipotesi in cui l’attraversamento sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, e comunque con l’obbligo di scendere in presenza di condizioni di pericolo o intralcio per i pedoni.
Il punto decisivo è che l’erronea equiparazione del ciclista al pedone ha inciso sulla valutazione del concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c.
Se il ciclista attraversa in sella, in violazione delle norme cautelari, non può automaticamente invocare la precedenza riconosciuta ai pedoni. Ne consegue che la sua condotta deve essere oggetto di autonoma valutazione causale, anche ai fini dell’eventuale concorso colposo.
La Corte, quindi, non afferma la responsabilità del ciclista in via automatica, ma stabilisce che la violazione dell’obbligo di condurre a mano il velocipede non può essere considerata, in via apodittica, irrilevante sotto il profilo causale, come invece aveva fatto il giudice d’appello.
5. Principio di diritto e ricadute operative
Il principio enunciato è chiaro:
il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano il velocipede, salvo il caso di attraversamento situato allo sbocco di percorso promiscuo pedonale e ciclabile, e comunque con obbligo di scendere quando l’andatura sia di intralcio o pericolo per i pedoni.










