Quali sono i termini a cui deve sottostare il Garante per concludere i procedimenti?
Di Michele Mavino
Una interessante sentenza del Tribunale di Bolzano, la n. 205 depositata il 4 marzo 2026, affronta una questione di particolare rilievo nel sistema sanzionatorio in materia di protezione dei dati personali, soffermandosi sul tema dei termini entro i quali il Garante per la protezione dei dati personali può esercitare il proprio potere sanzionatorio. Il giudizio trae origine dal ricorso proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano avverso un’ordinanza-ingiunzione adottata dall’Autorità Garante nel settembre 2025, con la quale era stata contestata una violazione della normativa privacy relativa al trattamento dei dati raccolti attraverso sistemi video sulterritorio provinciale, e irrogata la relativa sanzione amministrativa.
Il fulcro della controversia riguarda l’eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine al decorso del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio. Il Tribunale ricostruisce con chiarezza la struttura bifasica del procedimento davanti al Garante: una fase investigativa o pre-istruttoria, finalizzata all’accertamento dei fatti, e una successiva fase sanzionatoria in senso stretto, che prende avvio con la notifica della contestazione delle presunte violazioni al titolare o responsabile del trattamento.
In tale contesto assume un ruolo decisivo il Regolamento del Garante n. 2/2019, il cui allegato B stabilisce che la comunicazione delle presunte violazioni deve essere notificata entro 120 giorni dall’accertamento della violazione. La giurisprudenza di legittimità – richiamata espressamente dal Tribunale – ha qualificato tale termine come perentorio, con la conseguenza che il suo superamento determina l’esaurimento della potestà sanzionatoria dell’Autorità. In altri termini, se l’Autorità non conclude il procedimento entro il termine stabilito, il potere di irrogare la sanzione viene meno. Trib-BZ-04-03-2026-n.-205-1
Il Tribunale evidenzia inoltre come tale interpretazione risponda a esigenze fondamentali di certezza del diritto e tutela del diritto di difesa, evitando che il potere sanzionatorio dell’amministrazione possa protrarsi indefinitamente nel tempo. Viene pertanto respinta la tesi del Garante secondo cui dovrebbe trovare applicazione il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981, ritenuto non idoneo a garantire un equilibrio adeguato tra potere sanzionatorio dell’amministrazione e garanzie del soggetto sottoposto a procedimento.
Nel caso concreto, risulta pacifico che l’ordinanza-ingiunzione sia stata adottata oltre il termine di 120 giorni dalla contestazione della violazione, circostanza che comporta la perdita della potestà sanzionatoria del Garante. Su tale presupposto il Tribunale accoglie il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano e dispone l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione impugnata, con conseguente condanna dell’Autorità al pagamento delle spese di lite.










