Corsi per l’uso di armi e strumenti di autotutela

93 corso polizia locale

Quale è il regime IVA applicabile per gli Enti Locali?

La risposta ad interpello n. 79 del 12 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali e, in particolare, per i Comandi di polizia locale che affidano a soggetti esterni attività di formazione e addestramento professionale. L’interpello riguarda infatti il regime IVA applicabile ai corsi destinati agli operatori di polizia locale per l’uso delle armi e degli strumenti di autotutela, quali distanziatore telescopico e spray OC.

La questione interpretativa ruota attorno all’applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633/1972 e, soprattutto, dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993. Quest’ultima disposizione stabilisce che i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione del personale sono da considerarsi corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da IVA.

La ratio della norma – come ricordato dalla stessa Agenzia richiamando precedenti documenti di prassi – è quella di evitare che l’IVA rappresenti un costo effettivo per la pubblica amministrazione quando questa sostiene spese per la formazione del proprio personale. In altre parole, il legislatore ha inteso preservare la capacità di spesa degli enti pubblici in un settore considerato strategico come quello dell’aggiornamento professionale.

Nel caso oggetto dell’interpello, una società che svolge attività formativa per i Comandi di polizia locale ha chiesto se i corsi relativi ad addestramento all’uso delle armi da fuoco, abilitazione e aggiornamento per l’uso del distanziatore telescopico ed abilitazione e aggiornamento per l’uso dello spray OC, possano beneficiare del regime di esenzione IVA.

Tali corsi sono finalizzati a consentire agli operatori di polizia locale di utilizzare strumenti previsti dalla normativa vigente e indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In particolare, l’addestramento al tiro è connesso ai requisiti previsti dalla legge n. 65/1986 e dalla normativa in materia di porto d’armi per gli agenti di pubblica sicurezza, mentre la formazione sull’uso degli strumenti di autotutela è collegata agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle normative regionali di settore.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che tali attività formative possano effettivamente rientrare nel regime di esenzione IVA, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa. In particolare, devono sussistere due presupposti fondamentali:

  1. Requisito oggettivo, consistente nella natura formativa dell’attività, finalizzata all’aggiornamento o alla qualificazione professionale del personale;
  2. Requisito soggettivo, relativo al fatto che i destinatari della formazione siano dipendenti di enti pubblici.

Nel caso esaminato tali requisiti risultano soddisfatti: i corsi sono rivolti agli operatori di polizia locale – quindi personale di enti pubblici – e sono chiaramente destinati a fornire competenze necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. Per questo motivo l’Agenzia conclude che i relativi corrispettivi possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993.

Un elemento di particolare interesse della risposta riguarda però le ipotesi in cui l’attività formativa sia inserita all’interno di un contratto che comprende anche la fornitura di beni.

L’Agenzia chiarisce che, qualora il contratto preveda un corrispettivo unico che comprende sia la formazione sia la fornitura di attrezzature (ad esempio distanziatori telescopici o altri dispositivi), e non sia possibile distinguere il valore delle due prestazioni, l’intera operazione deve essere assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria.

In altre parole, l’esenzione può applicarsi solo alla prestazione formativa in senso stretto; se questa è “assorbita” in una fornitura complessiva di beni e servizi senza separazione dei corrispettivi, il regime di favore viene meno.

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