Di Carmine Soldano
Vi è, nell’azione amministrativa, una zona grigia che sfugge alle semplificazioni: quella in cui la trasparenza, lungi dall’essere valore assoluto, deve misurarsi con altri interessi di pari dignità ordinamentale. È in questo crinale che si colloca il recente parere n. 39093 del 30 dicembre 2025, il quale affronta un tema tanto concreto quanto insidioso: la gestione delle segnalazioni anonime (o sostanzialmente tali) e la loro ostensibilità ai consiglieri comunali.
La questione, a ben vedere, non è nuova ma assume oggi contorni più marcati alla luce di una giurisprudenza che, negli ultimi anni, ha progressivamente affinato il principio del “bilanciamento equilibrato” tra esigenze di controllo politico-amministrativo e tutela della riservatezza.
- IL FATTO: UNA SEGNALAZIONE “APPARENTEMENTE AUTENTICA”
Il caso trae origine da una segnalazione protocollata presso un Ente locale, recante una sottoscrizione che, tuttavia, si appalesa, ictu oculi, priva di autenticità. Dunque, una denuncia formalmente firmata ma sostanzialmente anonima, indirizzata, tra gli altri, ai consiglieri comunali.
Il Segretario Generale, chiamato a districarsi in tale nodo gordiano, solleva il quesito dirimente: è possibile consentire l’accesso a un atto di dubbia autenticità senza compromettere i diritti dei terzi coinvolti?
- IL PERIMETRO NORMATIVO: L’ART. 43 TUEL
Il punto di partenza non può che essere l’art. 43 del TUEL, norma che riconosce ai consiglieri comunali un diritto di accesso “rafforzato”, funzionale all’espletamento del mandato. Tuttavia, non si tratta di un diritto anarchico o incondizionato.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale prerogativa deve essere letta in combinato disposto con l’art. 42 TUEL, che definisce le funzioni del Consiglio, circoscrivendole all’indirizzo e al controllo politico-amministrativo. Ne discende una conseguenza tutt’altro che marginale: l’accesso è legittimo solo se strumentale all’esercizio del mandato, non potendo trasformarsi in una forma surrettizia di curiosità amministrativa o, peggio, di indebita esposizione di dati sensibili.
- IL PRINCIPIO DI BILANCIAMENTO: TRA TRASPARENZA E RISERVATEZZA
È proprio sul terreno del bilanciamento che il parere in esame si colloca con maggiore nitore. Da un lato, vi è l’esigenza di garantire ai consiglieri strumenti conoscitivi adeguati. Dall’altro, emerge la necessità di proteggere i terzi da indebite intrusioni nella loro sfera privata.
La giurisprudenza più recente ha progressivamente smussato gli angoli più rigidi di entrambe le posizioni, approdando a una soluzione intermedia: l’ostensione “selettiva” o, per usare il lessico ormai invalso, la mascheratura dei dati personali.
In altri termini, l’accesso non viene negato, ma modulato.
- LA SOLUZIONE OPERATIVA: L’ACCESSO “MASCHERATO”
Il parere ministeriale offre una soluzione pragmatica, che potremmo definire di equilibrio dinamico: consentire l’accesso alla segnalazione, previa oscurazione di tutti i dati idonei a identificare i terzi coinvolti. Si tratta di una scelta che, lungi dall’essere meramente tecnica, rivela una precisa opzione di sistema:
- si riconosce il diritto del consigliere a conoscere il contenuto della segnalazione;
- si evita, al contempo, che tale conoscenza si traduca in un pregiudizio per soggetti estranei o non verificati;
- si preserva la funzione di controllo senza degenerazioni.
In tal senso, la “mascheratura” non rappresenta un limite, ma una tecnica di composizione degli interessi, una sorta di clausola di salvaguardia che consente all’amministrazione di operare in modo conforme ai principi di proporzionalità e minimizzazione.
- IL NODO DELL’ANONIMATO: TRA IRRILEVANZA E RISCHIO
Un ulteriore profilo merita attenzione: la natura anonima della segnalazione. È noto che, nel diritto amministrativo, le segnalazioni anonime non sono di per sé inutilizzabili, ma non possono costituire l’unico fondamento di un’azione amministrativa. Esse, semmai, fungono da “stimolo” per ulteriori verifiche. Nel caso di specie, tuttavia, la quaestio si sposta su un piano diverso: non si tratta di valutare la rilevanza della segnalazione ai fini istruttori, bensì la sua ostensibilità. Ebbene, il parere chiarisce che l’anonimato (o la sua sostanziale equivalenza) non preclude l’accesso, soprattutto quando i consiglieri sono destinatari diretti dello scritto. Ciò che rileva, ancora una volta, è la finalità: l’utilità dell’atto rispetto al mandato consiliare.
- CONCLUSIONI
Il parere in esame si inserisce in un filone interpretativo che potremmo definire di “trasparenza responsabile”. Non più una trasparenza assoluta e indiscriminata, ma una trasparenza funzionale, orientata allo scopo e rispettosa degli altri diritti in gioco. In tale prospettiva, la segnalazione anonima diventa un banco di prova significativo: un documento apparentemente marginale che, tuttavia, mette in luce le tensioni profonde tra conoscenza e riservatezza.
La soluzione proposta appare, allo stato, la più coerente con il sistema. Una soluzione che non sacrifica, ma armonizza. Del resto, amministrare significa anche questo: trovare l’equilibrio là dove l’equilibrio non è dato, ma va costruito, giorno per giorno, tra norme, principi e casi concreti.
Ergo, la sfida non è scegliere tra trasparenza e privacy, ma governarne l’intersezione. Ed è proprio in questa intersezione che si misura, in ultima analisi, la qualità dell’azione amministrativa.










