Cronotachigrafo e trasporti internazionali

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Chiarimenti sull’obbligo di installazione sopra le 2,5 tonnellate.

Di Michele Mavino

La circolare ministeriale del 16 aprile tratta innovazioni introdotte dal cosiddetto “Pacchetto mobilità” dell’Unione europea e rappresenta un passaggio particolarmente rilevante per l’estensione della disciplina sociale dell’autotrasporto anche ai veicoli commerciali leggeri. La stessa non introduce una nuova normativa, ma svolge una funzione di chiarimento operativo rispetto a obblighi già fissati a livello europeo, la cui entrata in vigore è stata differita nel tempo proprio per consentire un adeguamento progressivo del settore.

L’elemento centrale del provvedimento è costituito dall’estensione, a decorrere dal 1° luglio 2026, dell’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) anche ai veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, ma esclusivamente quando impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio. Si tratta di una scelta significativa, che segna il superamento di una tradizionale distinzione tra trasporto pesante e trasporto leggero, nella prospettiva di garantire condizioni di concorrenza più eque e uniformi standard di sicurezza stradale.

La circolare chiarisce chiarisce inoltre l’ambito di applicazione della nuova disciplina, distinguendo tra trasporto in conto terzi e in conto proprio e introducendo, per quest’ultimo, un criterio funzionale legato alla prevalenza dell’attività di guida. In particolare, l’esclusione dal campo di applicazione per il trasporto in conto proprio è subordinata al fatto che la guida non costituisca l’attività principale del conducente, criterio che viene concretamente individuato nella soglia del 30% dell’orario di lavoro mensile. Questo passaggio assume rilievo operativo notevole, perché impone una valutazione caso per caso, con possibili margini di incertezza e conseguenti criticità in sede di controllo.

Di particolare interesse è anche la disciplina del cosiddetto “regime misto”, ossia delle situazioni in cui lo stesso conducente alterna trasporti nazionali e internazionali. In tali ipotesi, la circolare adotta un’impostazione coerente con il diritto europeo, limitando l’applicazione delle norme sociali (e quindi degli obblighi tachigrafici) ai soli periodi in cui il veicolo è impiegato in trasporti internazionali o di cabotaggio. Viene comunque ribadito l’obbligo di garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti, elemento che comporta un significativo onere documentale a carico dei conducenti e delle imprese.

Sul piano tecnologico, l’introduzione del tachigrafo intelligente di seconda generazione rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione e il controllo da remoto delle attività di trasporto. Le funzionalità di geolocalizzazione automatica, registrazione dei passaggi di frontiera e trasmissione dei dati tramite sistemi DSRC consentono alle autorità di effettuare verifiche anche dinamiche, rafforzando l’efficacia dei controlli su strada. Questo aspetto assume una rilevanza particolare anche per gli operatori di polizia, che si troveranno a gestire strumenti più avanzati ma anche a confrontarsi con nuove modalità di accertamento e con la necessità di adeguata formazione tecnica.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la responsabilità delle imprese di trasporto, che viene espressamente richiamata dalla circolare in termini di responsabilità oggettiva per le violazioni commesse dai conducenti. In tale contesto, la formazione assume un ruolo strategico, soprattutto per quei conducenti che operano con veicoli sotto le 3,5 tonnellate e che, non essendo soggetti all’obbligo di CQC, potrebbero non avere una preparazione adeguata rispetto alla normativa sociale del trasporto. La circolare evidenzia chiaramente come l’obbligo formativo non sia solo un adempimento formale, ma uno strumento essenziale di prevenzione e sicurezza.

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