Registrazione delle conversazioni

Garante privacy

Il Garante spiega la distinzione tra liceità della registrazione e della sua diffusione.

Di Michele Mavino

Il provvedimento del Garante Privacy n. 705 di fine 2025 affronta un tema particolarmente delicato come i limiti entro i quali una registrazione di conversazione effettuata da uno dei partecipanti può essere successivamente comunicata a terzi e utilizzata in procedimenti giudiziari diversi da quelli per cui era stata originariamente acquisita.

La vicenda prende origine da una registrazione audio effettuata da uno dei partecipanti ad una conversazione, all’insaputa dell’altro interlocutore. La registrazione, inizialmente utilizzata nell’ambito di un procedimento penale nel quale il soggetto registrante era direttamente coinvolto, veniva successivamente trasmessa dal suo difensore all’avvocato di alcune società terze affinché fosse prodotta in una procedura di opposizione all’omologazione di un concordato preventivo. Proprio questa successiva comunicazione della registrazione e la sua acquisizione da parte di soggetti estranei alla conversazione costituiscono il nucleo centrale della decisione del Garante.

L’aspetto più interessante del provvedimento è che il Garante non mette in discussione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza civile e penale, secondo cui una persona può registrare una conversazione alla quale partecipa senza dover informare gli altri interlocutori. La registrazione tra presenti, infatti, è generalmente considerata lecita quando viene effettuata per documentare fatti rilevanti e, soprattutto, per tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria. La stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che chi partecipa ad una conversazione accetta il rischio che il contenuto della stessa possa essere successivamente documentato o riferito.

Tuttavia, il Garante opera una distinzione fondamentale tra la liceità della registrazione e la liceità della sua successiva circolazione. Secondo l’Autorità, il fatto che una registrazione sia stata legittimamente effettuata non significa automaticamente che possa essere liberamente trasmessa ad altri soggetti o utilizzata in qualsiasi procedimento. Il diritto di difesa, infatti, costituisce certamente una base giuridica del trattamento dei dati personali, ma deve essere interpretato in modo rigoroso e proporzionato.

Nel caso concreto, la registrazione era stata realizzata da un soggetto che partecipava alla conversazione e che l’aveva utilizzata per difendersi in procedimenti che lo vedevano direttamente coinvolto. Successivamente, però, tale registrazione è stata trasmessa a soggetti terzi e utilizzata in un giudizio nel quale il registrante non era parte processuale. Secondo il Garante, viene meno proprio quel collegamento diretto tra registrazione e tutela di un diritto personale che la giurisprudenza considera il fondamento della liceità del trattamento.

Di particolare rilievo è anche la posizione assunta dall’Autorità sul ruolo degli avvocati. I difensori coinvolti avevano sostenuto di avere agito semplicemente nell’interesse dei rispettivi assistiti e, in sostanza, come meri esecutori delle volontà dei clienti. Il Garante respinge questa impostazione e afferma con chiarezza che l’avvocato, quando decide modalità e finalità dell’utilizzo di documenti e dati personali nell’ambito della strategia difensiva, agisce come autonomo titolare del trattamento. Ciò comporta che egli è personalmente tenuto a verificare l’esistenza di una valida base giuridica per ogni operazione di trattamento effettuata.

Il provvedimento individua una violazione dell’articolo 6 del GDPR, ossia dell’obbligo di fondare il trattamento su una idonea condizione di liceità, e conseguentemente del principio generale di liceità previsto dall’articolo 5 del Regolamento europeo. Secondo il Garante, né l’interesse creditorio delle società né la strategia difensiva perseguita nel procedimento concordatario erano sufficienti a giustificare la trasmissione della registrazione da parte del difensore del soggetto che l’aveva effettuata.

Vi è poi un ulteriore passaggio che merita attenzione. L’Autorità richiama anche il principio di correttezza del trattamento, evidenziando come la comunicazione della registrazione sia avvenuta nella piena consapevolezza che il documento sarebbe stato utilizzato in un procedimento diverso rispetto a quello originariamente collegato agli interessi del registrante. In altre parole, non viene contestata la registrazione in sé, bensì il successivo ampliamento della platea dei soggetti che hanno avuto accesso al contenuto e l’estensione delle finalità di utilizzo oltre i limiti inizialmente giustificati dal diritto di difesa.

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