Trasporti eccezionali e merci pericolose

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I chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Di Michele Mavino

La nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 luglio 2026 vuole fornire un chiarimento interpretativo in materia di trasporti eccezionali di merci pericolose nell’ottica di una crescente attenzione dell’Amministrazione verso i profili di sicurezza connessi alla diffusione dei sistemi di accumulo energetico (BESS – Battery Energy Storage System).

Il documento prende le mosse da un principio assodato, espresso dall’articolo 368 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada che vieta espressamente il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità. La stessa disposizione, tuttavia, attribuisce alla Direzione Generale per la Motorizzazione la facoltà di concedere deroghe “singole, specifiche e motivate”, purché ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto. Si tratta quindi di un potere eccezionale, destinato ad operare in situazioni realmente straordinarie e non a costituire una modalità ordinaria di gestione delle autorizzazioni.

La circolare delimita in maniera molto rigorosa l’ambito di applicazione di tale potere discrezionale. L’Amministrazione chiarisce infatti che, per ragioni di sicurezza, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste aventi carattere di interesse nazionale, vale a dire quelle funzionali al collegamento dei container BESS con i nodi strategici della rete elettrica individuati dai gestori della rete stessa. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la stabilità del sistema elettrico nazionale, riconoscendo che tali trasporti possono assumere una valenza pubblicistica che trascende l’interesse della singola impresa.

Particolare è il modello procedimentale delineato dalla Direzione Generale. La richiesta di deroga non viene infatti rimessa alle imprese di trasporto o ai proprietari dei container, ma ai gestori della rete elettrica, chiamati a rappresentare direttamente all’Amministrazione la necessità del trasporto eccezionale. In questo modo il Ministero introduce un filtro preventivo che limita il ricorso alle deroghe ai soli casi realmente indispensabili e riconducibili ad esigenze strategiche del Paese.

La deroga prevista dall’articolo 368 del Regolamento non costituisce un diritto dell’operatore economico, ma un potere eccezionale esercitabile dall’Amministrazione nell’interesse pubblico e nel rispetto di una rigorosa valutazione tecnico-discrezionale. Ne consegue che le richieste finalizzate a soddisfare esigenze esclusivamente commerciali o logistiche non possono più trovare accoglimento, salvo rientrare nell’ambito ristretto individuato dalla stessa Direzione Generale.

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