I limiti dell’applicabilità nella fattispecie dell’inosservanza.
Di Michele Mavino
La sentenza n. 23515 del 25 giugno 2026 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione affronta una questione processuale che, pur non toccando direttamente direttamente gli aspetti operativi della disciplina del DASPO urbano, offre un interessante spunto di riflessione sulle misure previste dal decreto-legge n. 14 del 2017.
Il procedimento riguardava infatti una condanna per la violazione dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 14/2017, disposizione che sanziona penalmente l’inosservanza del divieto di accesso disposto dal Questore nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di comportamenti che compromettono la sicurezza e la fruibilità di determinate aree urbane.
L’imputata aveva impugnato la sentenza sostenendo che la propria presenza nella stazione ferroviaria non fosse dettata dalla volontà di eludere il provvedimento del Questore, ma da una situazione di estrema marginalità sociale. La stazione rappresentava infatti l’unico luogo nel quale poteva ricevere assistenza dagli operatori dei servizi sociali comunali, non disponendo di un’altra dimora né di alternative concrete. Sulla base di tali circostanze erano stati contestati sia la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato sia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Sotto questo profilo la vicenda evidenzia un aspetto spesso trascurato nell’applicazione del DASPO urbano. Il legislatore ha certamente costruito la misura come uno strumento di tutela della sicurezza urbana, destinato a prevenire situazioni di degrado e di pericolo. Tuttavia, non tutti i destinatari del provvedimento presentano il medesimo livello di pericolosità sociale. In numerosi casi, soprattutto nelle grandi aree ferroviarie o nei centri cittadini, le violazioni del divieto di accesso coinvolgono persone senza fissa dimora, soggetti in condizioni di grave vulnerabilità economica o individui affetti da problematiche di natura sociale o sanitaria.
La Cassazione non mette in discussione la legittimità del DASPO urbano né la configurabilità del reato previsto dall’articolo 10 del decreto-legge n. 14/2017. La Suprema Corte, però, afferma con decisione che proprio queste circostanze personali devono essere oggetto di un effettivo giudizio di merito e non possono essere liquidate attraverso una semplice dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la Corte d’appello aveva ritenuto generiche le doglianze dell’imputata, salvo poi analizzarle una per una, valutando la sua posizione, i precedenti penali, la particolare tenuità del fatto e l’elemento soggettivo del reato. Un comportamento processuale ritenuto contraddittorio, poiché dimostra che le censure erano sufficientemente specifiche da meritare una vera decisione nel merito.









