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Una prima carrellata sugli elementi di interesse per la categoria presenti nel provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri

Approvato ieri in Consiglio dei Ministri per l’esame definitivo lo schema di decreto legge recante «disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile e di politiche del mare».

Il decreto dichiara espressamente tra le proprie finalità quella di assicurare un’applicazione omogenea delle norme sul pubblico impiego, con particolare riferimento anche agli enti locali. In attesa di un più approfondito esame, ecco una carrellata dei principali contenuti di interesse.

Ferie non godute: cambia radicalmente la disciplina della monetizzazione. Viene modificato l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012. Non vale più, in termini assoluti, il principio secondo cui ferie, riposi e permessi non possono «in nessun caso» dare luogo a trattamenti economici sostitutivi. Il Comune, come datore di lavoro, deve anzitutto mettere concretamente il dipendente nelle condizioni di fruire delle ferie e deve invitarlo formalmente a utilizzarle, avvertendolo per tempo che, se non fruite entro il periodo previsto o quello di riporto autorizzato, andranno perdute.

La monetizzazione diventa quindi possibile alla cessazione del rapporto, ma non quando la mancata fruizione sia dipesa da una scelta consapevole del lavoratore. Ed è particolarmente importante che l’onere di provarlo ricade sul datore di lavoro. La disposizione individua inoltre come “datore di lavoro”, ai fini di questa disciplina, il dirigente o responsabile competente ad autorizzare o negare le ferie. Per i Comuni questo rende opportuno rivedere le procedure interne di programmazione, sollecito e tracciamento delle ferie residue. La nuova disciplina, secondo lo schema, opera sulle ferie maturate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.

Retribuzione durante le ferie. Il decreto introduce una norma interpretativa applicabile espressamente ai dipendenti delle PA di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, quindi anche ai dipendenti comunali. Durante le ferie spetta la “normale retribuzione”, ma vengono esclusi i compensi che presuppongono l’effettivo svolgimento delle mansioni e quelli non erogati per dodici mensilità; restano però salve eventuali disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

È una disposizione potenzialmente importante anche per il personale della Polizia locale, perché pone il problema di individuare quali componenti accessorie debbano essere considerate strutturalmente comprese nella normale retribuzione durante le ferie e quali, invece, siano inscindibilmente legate all’effettiva prestazione.Buono pasto e pausa: nello schema compare una norma interpretativa molto restrittiva. L’art. 1, comma 3, stabilisce che il diritto alla pausa previsto dal D.Lgs. 66/2003 non comporta, di per sé, il diritto alla mensa o al buono pasto. Mensa e modalità sostitutive spettano esclusivamente nei casi e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e dagli atti organizzativi dell’amministrazione, tenendo conto dell’articolazione dell’orario e delle risorse disponibili.

Spesa di personale: superamento di alcuni vecchi limiti per gli enti soggetti al sistema della sostenibilità finanziaria. L’art. 2, comma 1, stabilisce che alle amministrazioni soggette ai vincoli dell’art. 33 del DL 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 della legge 296/2006.

Per i Comuni è una modifica strutturale importante: consolida il passaggio dal vecchio sistema fondato sul contenimento storico della spesa di personale al sistema basato sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni introdotto dall’art. 33 del DL 34/2019.

Polizia locale: graduatorie utilizzabili per quattro anni. Questa è una disposizione da segnalare in modo particolare. Fino al 31 dicembre 2028, per garantire una risposta tempestiva alle esigenze di sicurezza del territorio, nelle procedure assunzionali dei Corpi di polizia locale il termine previsto dall’art. 91, comma 4, TUEL viene fissato in quattro anni.

In sostanza viene introdotta una disciplina speciale sulla durata/utilizzabilità delle graduatorie della Polizia locale, con l’obiettivo evidente di facilitare il reclutamento e lo scorrimento delle graduatorie esistenti.

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