Di Michele Mavino
Con la sentenza n. 2195/2026, la Corte d’Appello di Firenze affronta una controversia nata dalla collocazione di cinque cassonetti per la raccolta differenziata a circa 2,5 metri dalla finestra della camera da letto di un’abitazione. La residente lamentava cattivi odori, rumori derivanti dal conferimento anche notturno e disturbo provocato dalle operazioni di raccolta effettuate dalle prime ore del mattino.
Va preliminarmente sottolineata l’applicazione dell’art. 844 c.c.. La Corte corregge infatti la qualificazione operata in primo grado e ritiene applicabile la disciplina delle immissioni perché i cassonetti erano collocati non sulla strada pubblica, ma su un’area privata confinante con quella della danneggiata e gli odori e i rumori si propagavano quindi da un fondo all’altro.
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui il superamento della normale tollerabilità non richiede necessariamente una misurazione strumentale. Nel caso concreto lo stesso CTU aveva evidenziato l’impossibilità di quantificare sperimentalmente la tollerabilità delle immissioni provenienti dai cassonetti. Ciò non impedisce però al giudice di accertarne l’intollerabilità attraverso il prudente apprezzamento delle circostanze concrete e delle altre risultanze probatorie. Ed è proprio la situazione concreta a risultare decisiva. Cinque cassonetti destinati a servire un complesso di 185 unità immobiliari e circa 900 residenti, collocati a soli 2,5 metri dalla camera da letto, con cattivi odori, conferimenti notturni e operazioni di raccolta dalle ore 6.00. Secondo la Corte, una situazione del genere determina un’oggettiva intollerabilità delle immissioni e incide anche sul diritto al normale svolgimento della vita all’interno dell’abitazione.
Interessante è anche la distribuzione delle responsabilità. La Corte individua, con titoli differenti, la responsabilità sia del proprietario dell’area sulla quale erano collocati i cassonetti, ai sensi dell’art. 844 c.c., sia del gestore del servizio di raccolta, quest’ultimo quale custode dei contenitori ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il gestore, infatti, disponeva concretamente dei cassonetti e aveva il potere di determinarne la collocazione. Il fatto che il servizio fosse svolto nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti non è stato considerato sufficiente ad escludere la responsabilità del gestore: per l’art. 2051 c.c. assume rilievo il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno, salvo la prova del caso fortuito.
La pronuncia assume quindi un rilievo che va oltre il singolo contenzioso. La corretta organizzazione amministrativa del servizio di raccolta dei rifiuti non esaurisce la valutazione sulla legittimità della collocazione dei contenitori. Comune, gestore e soggetti interessati devono considerare concretamente le caratteristiche dei luoghi, la distanza dalle abitazioni, il numero degli utenti serviti, la tipologia dei rifiuti e l’incidenza delle operazioni di conferimento e svuotamento.Un cassonetto può essere collocato nel luogo individuato per esigenze organizzative e il servizio può essere svolto regolarmente, ma ciò non esclude la responsabilità quando quella scelta determina, in concreto, immissioni olfattive e sonore incompatibili con la normale vivibilità delle abitazioni circostanti.










