La nota Anci a commento del Decreto Legge PA.

Anci Per Sito Symbola

di Stefano Manina

A seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 144 del 7 agosto 2026, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile” che  è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 Agosto 2026 nei giorni scorsi l’Anci ha emanato una prima nota sintetica che analizza e esplica la portata delle importanti novità in esso riportati.

Per quanto riguarda i Comuni e la Polizia Locale queste risultano essere le novità più impattanti.

Disciplina delle ferie (Art. 1, commi 1 e 2)

Anci sottolinea come la norma introduce alcune importanti novità in materia di ferie del personale della pubblica amministrazione, sotto due distinti profili: quello del divieto di monetizzazione, e quello relativo al trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie.

Relativamente alla monetizzazione delle ferie viene meno il divieto assoluto ed inderogabile di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite per il personale della P.A.

In particolare viene introdotta una procedimentalizzazione dell’obbligo del datore di lavoro di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie nei termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi garantendogli di fruire pienamente di tale diritto.

Con la nuova formulazione del divieto di monetizzazione  da un lato viene mitigato il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, dall’altro viene formalizzato un chiaro onere della prova in capo al dirigente, di aver messo il personale in condizione di fruire in tempo utile delle ferie spettanti.

La nota chiarisce che le nuove regole si applicano ai periodi di ferie maturati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Superamento e semplificazione dei vincoli finanziari alla spesa del personale (Art. 2, comma 1).

La novità consente di superare la stratificazione normativa dei vincoli finanziari alla spesa di personale, eliminando, per tutti i Comuni, il tetto alla spesa di personale posto da una legge di bilancio vecchia di oltre 20 anni.

Si chiarisce infatti che tutti i Comuni Italiani non sono più tenuti ad applicare l’ulteriore vincolo previsto dai commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006.

In questo modo si dà piena attuazione al principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale, in modo da garantire una4 piena autonomia nella gestione della spesa del personale come leva datoriale, agli enti che presentano bilanci caratterizzati da una ridotta rigidità strutturale.

La nota sottolinea come questa innovazione non incide solo nella prospettiva delle assunzioni di personale, ma consegna agli enti maggiori margini di autonomia su tutte le possibili opzioni di spesa attivabili nell’ambito dei margini di sostenibilità finanziaria disponibili.

Su tutte sarà pienamente applicabile la facoltà di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa in attuazione del D.L. n. 25/2025.

Graduatorie del personale di polizia locale (Art. 2, comma 9)

La norma prevede che fino al 31 dicembre 2028, il termine di validità delle graduatorie concorsuali per le assunzioni nella Polizia Locale avrà una validità estesa a quattro anni.

Sistemi di videosorveglianza per le scuole (Art. 5, comma 4)

Vengono ampliate le finalità cui possono essere destinate le risorse assegnate ai Comuni prevedendo che le stesse possano essere utilizzate anche per l’installazione, nel rispetto della disciplina statale vigente, di sistemi di videosorveglianza finalizzati alla tutela del patrimonio delle strutture scolastiche

Misure urgenti in materia di riscossione locale (Art. 25)

La norma modifica ed amplia le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, già inserite nella legge di bilancio 2026.

Le funzioni e le modalità di intervento della società AMCO-Asset management Company Spa sono ora maggiormente dettagliate.

In particolare gli enti locali potranno affidare direttamente la riscossione coattiva al nuovo soggetto.

Invece al ricorrere di determinate condizioni di scarsa efficacia delle modalità fin qui praticate dagli enti locali, il ricorso ad AMCO sarà obbligatorio per un periodo di almeno 5 anni.

I crediti affidati restano nella titolarità degli enti impositori e la modalità di intervento di AMCO si concretizza nel coordinamento del ricorso ai concessionari privati iscritti attraverso procedimenti di evidenza pubblica in grado di valorizzare requisiti tecnico-professionali impegnativi e modalità efficienti di gestione operativa.

Anci chiarisce che La responsabilità della riscossione va in capo ad AMCO, alla quale gli enti “possono affidare” i propri crediti, anche se i soggetti incaricati “agiscono come concessionari” della riscossione coattiva delle entrate a loro volta affidate da AMCO tramite gara

L’effettiva operatività di AMCO resta però ancorata al decreto attuativo del MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Città, che dovrà stabilire “le modalità di attuazione”, con particolare riferimento alle convenzioni, ai connessi aspetti della remunerazione del servizio e dei tempi per il riversamento delle riscossioni di pertinenza di ciascun ente locale, nonché alle modalità di gestione degli enti diversi dai Comuni ai fini dell’obbligo di affidamento e alle modalità di monitoraggio dell’operato di AMCO e del funzionamento del nuovo sistema, con la costituzione di un apposito comitato presso il Mef.

AMCO viene investita di poteri di accesso alle informazioni utili ai fini della gestione della riscossione in tutto analoghi a quelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La norma assicura inoltre la circolazione delle informazioni a favore degli operatori incaricati.

IN ALLEGATO LA NOTA ANCI INTEGRALE

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