Responsabiltà in tema di abbandono rifiuti.

E’ legittima l’ordinanza sindacale che impone, non solo all’autore del reato di abbanodono di rifiuti, ma anche al proprietario degli stessi in qualità di obbligato in solido, di procedere al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica del terreno interessato. Conseguentemente anche costui risponderà in caso di inadempimento del reato di cui all’articolo 255 c. 3 ndel Testo Unico Ambiente.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione III con la sentenza n. 44343 del 4 dicembre 2024 (UP 14 nov 2024) con la quale ha ribadito il concetto che In tema di smaltimento di rifiuti, l’obbligo di rimozione sorge, non solo in capo al responsabile dell’abbandono, come conseguenza della sua condotta, ma anche nei confronti degli obbligati in...

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