Buono pasto e sei ore di servizio

Buono pasto

La Giurisprudenza è compatta sul diritto dei lavoratori.

Di Francesco De Santis

Il diritto alla refezione o al voucher economico sostitutivo non rappresenta un privilegio accessorio rimesso alla discrezionalità dell’azienda, ma costituisce una misura fondamentale di tutela della salute e dell’integrità psicofisica del lavoratore, radicata nei principi costituzionali degli articoli 32 e 36 della Costituzione e nella disciplina dell’orario di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 66 del 2003.

Quando la prestazione giornaliera supera il limite inderogabile delle sei ore consecutive, sorge automaticamente il diritto al ristoro energetico, senza che l’articolazione del turno o l’impossibilità di lasciare il reparto possano cancellare tale prerogativa.

Il diritto all’indennità sostituiva della mensa spetta a tutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa per almeno sei ore continuative e che, per questa ragione, abbiano diritto a un intervallo non lavorato.

Questo principio è stato confermato anche dal Tribunale civile Milano sentenza n. 1363 del 24 marzo 2026 e dal Tribunale lavoro Firenze sentenza n. 1740 del 26 giugno 2026, i quali hanno ribadito che le disposizioni dei contratti collettivi che fanno riferimento alla consumazione del pasto non possono essere intese come una limitazione oraria ai soli pasti meridiani, ma esprimono la finalità generale di garantire il sostentamento del lavoratore impiegato in un orario di lavoro gravoso e prolungato.

Pertanto, qualsiasi regolamento o circolare interna aziendale che escluda i turnisti del pomeriggio o della notte dall’assegnazione dei buoni pasto per turnisti oltre sei ore è radicalmente nulla per violazione di norme imperative e clausole contrattuali inderogabili.

La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 24231 pubblicata il 29 luglio 2026, conferma per l’ennesima volta principi consolidati in precedenti giudizi.

L’attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.

Essa è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tali intervalli e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni.

La natura assistenziale del riconoscimento del buono pasto ed il suo connettersi alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori e, quindi, alla salute dei medesimi, conduce alla conseguenza per cui il mancato riconoscimento del diritto alla pausa per il pasto ed al meccanismo sostitutivo del relativo buono, si traduce in una forma di incidenza sulla salute dei lavoratori, determinando quindi quella che va qualificata come pretesa risarcitoria.

L’indirizzo riassunto non si pone in contrasto con altri precedenti della Corte, i quali avevano affermato il diverso principio per cui né la legge né la contrattazione collettiva attribuiscono ai lavoratori un diritto alla istituzione della mensa da parte del datore di lavoro. Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo qui ribadito, il quale presuppone come avvenuta da parte dell’azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalità sostitutive.

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