Prorogati divieti, procedure e obblighi per i Comuni.
In Gazzetta Ufficiale serie generale nr 199 del 28 agosto 2026 è stata pubblicata l’ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2026, con la quale vengono prorogatigli effetti dell’ordinanza emanata l’8 agosto dello scorso anno.
Con quest’ultima, il Ministero della Salute aveva confermato e aggiornato la disciplina diretta a contrastare l’utilizzo e l’abbandono di esche e bocconi avvelenati, assicurando continuità rispetto alla precedente ordinanza del 12 luglio 2019, più volte prorogata. Il nuovo provvedimento aveva efficacia per dodici mesi a decorrere dal 27 agosto 2025, e viene prorogata ora per ulteriori 12 mesi.
Il fulcro della disciplina rimane il divieto per chiunque di utilizzare impropriamente, preparare, miscelare e abbandonare esche o bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive, ma la disposizione ha una portata più ampia: comprende anche materiali quali metalli, vetri, plastiche o materiale esplodente e vieta la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di sostanze o alimenti preparati in maniera tale da provocare intossicazioni, lesioni o morte.
Interessante è la strutturazione della catena delle segnalazioni. Il veterinario che formula una diagnosi di sospetto avvelenamento deve utilizzare il Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, e l’inserimento determina la comunicazione contestuale al sindaco, al servizio veterinario dell’azienda sanitaria e all’Istituto zooprofilattico competente.
Il Comune, quindi, non assume un ruolo meramente informativo. Quando il referto dell’Istituto zooprofilattico non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze o materiali nocivi, il sindaco deve attivarsi entro quarantotto ore. In coordinamento con gli organismi forestali competenti dovranno essere individuate le modalità di bonifica dell’area, potendo coinvolgere volontari, guardie zoofile, nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria. Deve inoltre essere installata apposita cartellonistica e comunicata alle autorità competenti la necessità di intensificare i controlli nelle zone considerate a rischio.
È proprio su questo versante che il provvedimento interessa direttamente anche la Polizia locale, che preserva il reperto, evita ulteriori rischi per persone e animali e valuta immediatamente la possibile rilevanza penale della condotta. La stessa ordinanza richiama espressamente, tra le altre, le fattispecie previste dagli artt. 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 c.p.
L’ordinanza riporta una previsione specifica relativa alle attività di derattizzazione e disinfestazione. Le imprese specializzate devono utilizzare prodotti autorizzati secondo le prescrizioni dell’etichetta e pubblicizzare preventivamente l’intervento mediante avvisi esposti almeno cinque giorni lavorativi prima. Al termine del trattamento è inoltre obbligatoria la bonifica del sito, con ritiro delle esche inutilizzate, dei contenitori e delle carcasse degli animali deceduti.
Sul piano sanzionatorio, la violazione dei divieti dell’art. 1 è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, ferma naturalmente la possibile rilevanza penale delle condotte concretamente poste in essere.
Nel complesso, l’ordinanza conferma un modello nel quale la prevenzione degli avvelenamenti viene affrontata attraverso una collaborazione strutturata tra servizi veterinari, Istituti zooprofilattici, sindaci e organi di polizia. Per i Comuni il dato operativo più importante è probabilmente proprio questo: la segnalazione di un sospetto avvelenamento attiva una procedura formalizzata e temporalmente scandita, nella quale l’amministrazione comunale è chiamata ad adottare rapidamente misure concrete di messa in sicurezza, informazione e bonifica.










