Si amplia la competenza dei Comuni sul procedimento sanzionatorio.
Di Michele Mavino
Con la circolare n. 472/2026 del 28 agosto 2026, ANCI Lombardia richiama l’attenzione degli enti locali su una modifica apparentemente circoscritta, ma dalle conseguenze operative tutt’altro che marginali, introdotta dalla legge regionale di assestamento n. 22/2026 sulla disciplina regionale relativa alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’intervento riguarda, in particolare, l’art. 27 della legge regionale Lombardia n. 24/2006 e determina un ampliamento delle competenze comunali nella gestione delle sanzioni connesse alle pratiche di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali.
La modifica normativa consiste nell’inserimento, all’interno del comma 18-bis dell’art. 27, del riferimento anche al comma 11-bis, primo periodo, precedentemente non contemplato. La disposizione stabilisce ora che, quando l’accertamento delle violazioni indicate ai commi 11, 11-bis, primo periodo, e 11-ter viene effettuato da un organo dipendente dallo Stato, spetta al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione ricevere il rapporto, emanare l’ordinanza-ingiunzione, procedere in ordine agli eventuali ricorsi e introitare i relativi proventi.
Il punto merita attenzione perché non riguarda semplicemente la destinazione delle somme riscosse, ma individua nel Comune il soggetto competente a gestire la vera e propria fase amministrativa successiva all’accertamento. ANCI Lombardia ricorda infatti che il comma 11-bis, primo periodo, riguarda l’inosservanza delle misure di limitazione delle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, mentre il comma 11-ter concerne l’inosservanza delle disposizioni di sospensione, differimento e divieto delle medesime pratiche. Il comma 11 riguarda invece le misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli.
La distinzione tra organo accertatore e autorità competente alla gestione del successivo procedimento sanzionatorio assume qui particolare rilevanza. Quando l’accertamento viene effettuato da un organo statale, il procedimento non rimane necessariamente nell’ambito dell’amministrazione cui appartiene l’accertatore. Il rapporto deve essere trasmesso al Comune territorialmente competente, che diventa il centro della successiva attività amministrativa, facendosi carico della ricezione degli atti, gestione del procedimento, eventuale adozione dell’ordinanza-ingiunzione e trattamento del contenzioso amministrativo previsto dalla disciplina applicabile.
È una soluzione che rafforza, quindi, il ruolo dell’amministrazione comunale anche rispetto ad accertamenti materialmente eseguiti da soggetti appartenenti ad altre amministrazioni.










