Inquadramento giuridico e implicazioni operative alla luce del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 209/2024.
Di Luca Leccisotti
1. Introduzione: il contesto normativo e amministrativo
La recente evoluzione normativa in materia di contratti pubblici, culminata nel D.Lgs. 36/2023 e successivamente integrata dal decreto legislativo correttivo n. 209/2024, ha introdotto significative innovazioni nell’assetto funzionale e soggettivo delle stazioni appaltanti. Una delle questioni più rilevanti e dibattute riguarda la legittimità della nomina del sindaco – nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), soprattutto laddove egli rivesta anche il ruolo di responsabile dell’area tecnica.
Il tema è stato oggetto del parere n. 3349/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il quale ha fornito chiarimenti interpretativi di notevole rilievo per la prassi applicativa degli enti di piccole dimensioni, offrendo al contempo spunti di riflessione sistemica sulle deroghe ammissibili al principio della separazione tra indirizzo politico e gestione.
2. Il quadro normativo di riferimento: dall’art. 15 del Codice al T.U.E.L.
L’articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, nella versione consolidata a seguito del D.Lgs. 209/2024, stabilisce che il RUP debba essere nominato tra i dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, preferibilmente incardinato nel servizio interessato dalla procedura. Tuttavia, la novella ha introdotto una flessibilità ulteriore, consentendo che tale funzione possa essere svolta anche da un dipendente di altra amministrazione, purché in possesso dei requisiti di professionalità richiesti e in grado di esercitare, in concreto, i poteri di spesa e di firma sugli atti.
In parallelo, l’articolo 107, comma 3, lett. a), del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) individua tra le competenze dei dirigenti e dei responsabili di servizio quelle relative alla gestione tecnico-amministrativa degli appalti pubblici. Per i piccoli comuni, tuttavia, la legge 388/2000, all’art. 53, comma 10, come modificata dalla L. 448/2001, ha introdotto una deroga espressa al principio generale della separazione tra indirizzo politico e funzione gestionale, permettendo l’attribuzione di responsabilità dirigenziali agli organi politici (sindaco o assessori), nei limiti di una regolamentazione esplicita dell’ente.
3. Il parere del MIT n. 3349/2025: criteri e implicazioni
Nel caso sottoposto al MIT, il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti svolgeva anche le funzioni di responsabile dell’area tecnica, in virtù di una delibera interna e sulla base del possesso di idoneo titolo di studio (ingegnere). A fronte del quesito relativo alla legittimità della sua nomina quale RUP per un intervento di lavori pubblici, il MIT ha fornito un riscontro articolato, valorizzando il principio del “collegamento funzionale” rispetto alla qualifica formale di dipendente.
In particolare, si afferma che l’essenziale requisito da valutare è la titolarità di poteri di gestione e di spesa effettivi, oltre alla disponibilità a intervenire nella procedura in una posizione giuridicamente rilevante e funzionalmente coerente con l’organizzazione dell’ente. La possibilità che un componente dell’organo esecutivo eserciti compiti gestionali – se debitamente prevista dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – legittima la nomina anche in deroga al principio della terzietà tra politica e amministrazione.
4. La configurabilità del sindaco quale “dipendente funzionale”
Sebbene il sindaco non rivesta formalmente lo status di dipendente, il MIT – sulla base del combinato disposto dell’art. 15, co. 2, del Codice e dell’art. 53 della L. 388/2000 – ritiene configurabile un rapporto di servizio tra l’eletto e l’ente, quando il primo esercita funzioni di gestione e sottoscrive atti aventi natura dispositiva. Tale rapporto, definito “funzionale” più che contrattuale, consente l’esercizio delle attribuzioni del RUP, purché vi sia piena coerenza organizzativa e sostanziale.
5. Il ruolo del regolamento interno: presupposto imprescindibile
Affinché il sindaco possa validamente assumere la funzione di RUP, è necessario che il regolamento interno dell’ente (tipicamente quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) preveda in modo espresso tale possibilità. La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la potestà regolamentare degli enti locali costituisce fonte primaria di legittimazione per l’allocazione di responsabilità e competenze anche in deroga a disposizioni generali, se ciò avviene nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
6. RUP e poteri di firma: una questione di sostanza e non di qualifica
Il parere MIT ribadisce che l’aspetto dirimente non risiede nella titolarità formale del rapporto di lavoro, bensì nella disponibilità concreta dei poteri di firma sugli atti della procedura. Tali poteri devono includere la capacità di impegnare l’ente sotto il profilo economico-finanziario, negoziale e tecnico-gestionale. Solo in presenza di questa capacità effettiva, il soggetto designato – anche se organo politico – può dirsi legittimato a ricoprire il ruolo di RUP.
7. Il principio di risultato e il favor per le realtà minori
Il nuovo Codice dei contratti pubblici è fortemente improntato al principio del risultato (art. 1), il quale impone all’interprete e all’amministratore di privilegiare soluzioni organizzative capaci di garantire efficacia, efficienza e tempestività dell’azione pubblica. In tale prospettiva, l’assegnazione della funzione di RUP al sindaco nei piccoli comuni – quando esso sia l’unico soggetto professionalmente idoneo e amministrativamente responsabile – costituisce attuazione coerente del principio stesso.
8. La residualità della nomina del sindaco come RUP
Sebbene legittima, tale opzione resta pur sempre una deroga a un principio generale, da adottarsi con cautela e in via residuale. In particolare, si raccomanda che la nomina avvenga solo ove non siano presenti altre figure professionali interne o esterne idonee, e che sia accompagnata da adeguata motivazione e pubblicità.
9. Conclusioni operative
Alla luce del parere del MIT e della normativa vigente, è possibile concludere che:
- nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il sindaco può essere nominato RUP;
- ciò è possibile solo se il sindaco esercita funzioni di gestione amministrativa e tecnica, previste da regolamento;
- la titolarità dei poteri di spesa, firma e responsabilità operativa costituisce il presupposto imprescindibile;
- la nomina deve essere adeguatamente motivata, proporzionata, trasparente e giustificata dalla mancanza di alternative organizzative.
Il riconoscimento normativo della flessibilità organizzativa per i piccoli comuni rappresenta una risposta coerente alla cronica carenza di risorse umane e professionali, rafforzando la capacità amministrativa dei territori marginali e promuovendo, nel contempo, una gestione degli appalti pubblici maggiormente responsabile e consapevole.