Anche la sosta irregolare può comportare corresponsabilità penali.
Di Michele Mavino
La sentenza n.26492 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata il 21 luglio, affronta un tema ricorrente in materia di responsabilità colposa da circolazione stradale, con particolare riferimento alla rilevanza giuridica della violazione del divieto di sosta in relazione alla causazione di un sinistro. La vicenda trae origine da un incidente avvenuto a Savona, nel quale una ciclista, nel tentativo di superare uno scooter parcheggiato in divieto di sosta e parzialmente invadente la carreggiata, veniva urtata da un motocarro Piaggio Ape sopraggiungente nella medesima corsia. L’urto provocava la caduta della ciclista, che riportava lesioni personali con un’incapacità superiore a 40 giorni. Il conducente dello scooter era stato sanzionato per violazione degli artt. 146 e 158 del Codice della Strada, ma assolto in sede penale dal Tribunale di Savona con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il giudice aveva ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta di sosta irregolare e l’incidente, affermando che, nonostante il restringimento della carreggiata, i veicoli coinvolti avrebbero potuto transitare contemporaneamente, come riconosciuto dalle consulenze tecniche agli atti.
Contro questa decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova, evidenziando da un lato un vizio di violazione di legge, per avere il giudice escluso che la sosta in violazione del divieto potesse integrare una colpa specifica, e dall’altro un vizio di motivazione, per l’illogicità del ragionamento con cui si era escluso il nesso di causalità. In particolare, si contesta che la violazione del divieto di sosta sia stata considerata irrilevante ai fini della sicurezza della circolazione, come se tale norma avesse mera funzione regolativa del traffico e non anche cautelare. Secondo il ricorrente, la presenza dello scooter in posizione irregolare aveva concretamente creato un pericolo per la sicurezza stradale, contribuendo alla dinamica dell’incidente in modo non trascurabile.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza, evidenziando che il giudizio del Tribunale è viziato da una lettura incompleta del valore cautelare della norma violata. Viene infatti richiamato il principio secondo cui la responsabilità colposa richiede che la condotta abbia realizzato proprio il rischio che la norma cautelare intendeva prevenire. In questo caso, la norma sul divieto di sosta mira anche a evitare che ostacoli imprevisti si frappongano alla regolare circolazione, specialmente in situazioni in cui gli utenti vulnerabili – come ciclisti e pedoni – possano trovarsi in condizioni di scarsa sicurezza. La Corte osserva che la violazione della sosta, seppur non automaticamente foriera di responsabilità penale, deve essere valutata caso per caso in funzione della sua idoneità a determinare una situazione di rischio effettivo, e nel caso di specie ciò pareva emergere dalla stessa dinamica ricostruita in sede istruttoria. Inoltre, viene evidenziato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso il nesso causale risulta generica e lacunosa, poiché si limita a riferire la possibilità astratta del passaggio contemporaneo dei veicoli senza indicare, con precisione, le misure degli spazi disponibili e senza tener conto che la manovra della ciclista era indotta proprio dalla necessità di evitare l’ostacolo posto sulla sua traiettoria.
In definitiva, la Corte censura un’impostazione che tende a svalutare la portata lesiva di una condotta di sosta irregolare, ribadendo che anche comportamenti solo apparentemente “statici”, come il parcheggio in violazione delle regole, possono integrare una condotta colposa se contribuiscono a creare un rischio per la circolazione. Il giudizio viene quindi rinviato al Tribunale di Savona, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto del valore cautelare del divieto violato e della reale incidenza della condotta dell’imputato nella produzione del sinistro. La decisione si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela della sicurezza stradale in un’ottica sistemica, che valorizza l’effettiva funzione protettiva delle norme di comportamento e impone al giudice di merito un’analisi concreta e approfondita della causalità materiale nei casi di lesioni o sinistri derivanti da condotte illecite anche solo apparentemente marginali.