La rilevanza penale del rumore molesto

Commento alla sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 32585/2025.

Di Marco D’Antuoni

Con la sentenza n. 32585 del 3 ottobre 2025 (Pres. Liberati, Est. Galanti, Ric. Cartone), la Corte di Cassazione, Sezione III Penale[1], torna a pronunciarsi sul reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall’art. 659 c.p., offrendo una lettura rigorosa e coerente con la natura contravvenzionale della fattispecie.

⚖️ Il principio di diritto

La Corte ribadisce che il reato in esame tutela la pubblica quiete, e non esclusivamente la tranquillità di soggetti determinati. Ne consegue che la condotta rumorosa è penalmente rilevante non per il danno effettivamente arrecato, ma per la sua idoneità astratta a disturbare un numero indeterminato di persone.

La sentenza afferma chiaramente che:

“[…] non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui[2].”

Questo orientamento conferma la natura di reato di pericolo della contravvenzione, che può configurarsi anche in assenza di offesa diretta, purché la condotta sia potenzialmente lesiva della quiete pubblica.

🔍 La portata applicativa

La pronuncia è particolarmente rilevante per le attività di polizia giudiziaria e amministrativa, in quanto:

  • Legittima l’intervento anche in presenza di una sola segnalazione, se il rumore è oggettivamente idoneo a disturbare altri.
  • Estende la rilevanza penale anche a condotte isolate, purché contestualizzate in modo da superare la soglia della normale tollerabilità.
  • Rende centrale la valutazione del contesto ambientale e temporale, come l’orario notturno, la zona residenziale o la reiterazione del comportamento.

🛠️ Implicazioni operative[3]

📌 Per la Polizia Giudiziaria:

· Accertamento oggettivo: documentare la natura, intensità e diffusione del rumore, anche con rilievi fonometrici, testimonianze o video.

· Valutazione del contesto: considerare l’orario, il luogo (es. zona residenziale), la frequenza e la reiterazione della condotta.

· Verbalizzazione dettagliata: indicare chiaramente come la tipologia e la fonte di rumore e che sia idoneo a disturbare la collettività.

Per gli operatori del settore, la sentenza impone una maggiore attenzione alla documentazione oggettiva del disturbo, che può avvenire tramite:

  • rilievi fonometrici o video
  • testimonianze di residenti
  • verbalizzazioni dettagliate da parte della PG

Inoltre, rafforza la possibilità di procedere d’ufficio, senza necessità di querela, valorizzando il ruolo proattivo degli enti locali e delle forze di polizia.

📌 Per gli enti locali:

  • Rafforzamento dei regolamenti di polizia urbana.
  • Collaborazione intersettoriale con ARPA e forze dell’ordine.
  • Campagne di sensibilizzazione sulla quiete pubblica.
  •  

📌 Conclusioni

La sentenza n. 32585/2025 rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza sul disturbo della quiete pubblica, riaffermando il principio secondo cui la tutela penale non si limita alla sfera individuale, ma si estende alla collettività.

In un contesto urbano sempre più sensibile alla qualità della vita, questo orientamento offre strumenti interpretativi e operativi utili per contrastare condotte rumorose moleste, anche quando episodiche o apparentemente marginali.


[1] La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32585 del 3 ottobre 2025, ha ribadito il principio secondo cui il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) si configura anche in assenza di offesa concreta, purché la condotta sia idonea a turbare la pubblica quiete. .

[2] Cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 32585/2025;

[3] Cass. Pen. Sez. III, n. 15284/2020 – Rumori molesti e idoneità del disturbo.

Cass. Pen. Sez. I, n. 40873/2017 – Reato di pericolo e tutela della collettività.

Corte Cost. n. 67/1990 – Interesse pubblico alla quiete urbana.

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