Il sistema sanzionatorio supera il vaglio della Corte Costituzionale.
Di Michele Mavino
Con la sentenza n. 154 del 2025, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul complesso equilibrio tra esigenze di sicurezza stradale e principi di proporzionalità e offensività della sanzione penale, esaminando la legittimità costituzionale dell’art. 116, comma 15, del Codice della strada, nella parte in cui mantiene la rilevanza penale della guida senza patente commessa in caso di recidiva nel biennio.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, che dubitava della legittimità del sistema sanzionatorio derivato dal d.lgs. n. 8/2016 (depenalizzazione), il quale ha trasformato la guida senza patente “semplice” in illecito amministrativo, ma ha lasciato penalmente rilevante l’ipotesi di recidiva nel biennio, qualificandola come fattispecie autonoma di reato.
Il giudice rimettente aveva prospettato diversi profili di illegittimità:
- un eccesso di delega (art. 76 Cost.), per avere il legislatore delegato mantenuto penalmente rilevante una fattispecie che la legge di delega del 2014 non aveva previsto di conservare;
- una violazione dei principi di eguaglianza e offensività (artt. 3 e 25, co. 2, Cost.), poiché la condotta sarebbe identica a quella amministrativa, mutando di natura solo in base a una qualità soggettiva del reo (la recidiva);
- e infine, un contrasto con l’art. 27, co. 3, Cost., perché una pena fondata su un elemento personale estraneo al fatto non avrebbe alcuna funzione rieducativa.
La Corte costituzionale ha rigettato tutte le censure, ritenendo la normativa vigente conforme a Costituzione.
In particolare:
- Nessun eccesso di delega: il Governo, nel dare attuazione alla legge n. 67/2014, ha legittimamente distinto tra fattispecie base depenalizzate e ipotesi aggravate con pena detentiva, trasformando queste ultime in reati autonomi. Tale scelta è stata considerata un coerente sviluppo del mandato legislativo e non una sua violazione, essendo finalizzata a una razionalizzazione complessiva del sistema.
- Offensività e pericolosità della condotta: la Corte ha riconosciuto che la guida senza patente con recidiva presenta un maggior disvalore rispetto alla prima violazione, poiché manifesta una persistente inosservanza dell’ordine giuridico e una più elevata pericolosità sociale. Non si tratta quindi di un “reato d’autore” fondato su qualità personali, ma di una risposta penale a una condotta reiterata che incide sull’affidabilità del soggetto e sul rischio per la sicurezza stradale.
- Proporzionalità della pena: la previsione della pena dell’arresto fino a un anno è ritenuta proporzionata e non irragionevole, in quanto limitata ai casi di reiterazione ravvicinata e accompagnata dalla possibilità di applicare pene sostitutive e misure alternative alla detenzione.
La Corte ha ribadito che la recidiva nel biennio può legittimamente costituire elemento costitutivo del reato di guida senza patente, poiché rappresenta un indice concreto di maggiore pericolo per la sicurezza della circolazione.
La scelta legislativa è quindi conforme ai principi costituzionali, nella misura in cui la risposta penale risulta calibrata e non sproporzionata rispetto all’obiettivo di tutela della collettività.
La sentenza 154/2025, pur respingendo l’ipotesi di illegittimità, invita implicitamente il legislatore a una riflessione sul bilanciamento tra finalità preventive e funzione rieducativa della pena, in un ambito – quello della circolazione stradale – in cui la recidiva rappresenta un sintomo di persistente inosservanza delle regole di sicurezza pubblica.