Se la finalità è la ricerca di alcol e sostanze, c’è sempre l’obbligo delle garanzie difensive.
Di Giacomo Pellegrini
La Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema della necessità di preavviso al conducente di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, e lo fa con la sentenza n°26037/2025 della IV Sezione Penale, ove viene ribadito il concetto in base al quale l’obbligo di dare tale avviso sussiste ogni volta in cui l’atto da svolgere, cioè il prelievo ematico, sia effettuato per valenza probatoria. Di conseguenza, precisano i giudici della Suprema Corte, l’obbligo di preavviso al conducente di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del prelievo ematico ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 C.P.P. e 114 disp. att., “…sussiste non solo ove la polizia giudiziaria richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura ai fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, tale obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi”.
Sulla base di questo costante principio, gli ermellini hanno, nel caso in esame, respinto il ricorso della diretta interessata, avendo entrambi i giudici di prime cure accertato che il prelievo utilizzato come elemento probatorio per contestare la violazione di cui all’art.186 C.d.S. era stato disposto dai sanitari per ragioni di cura.









