Di Luca Leccisotti
Il presente contributo si propone di analizzare in chiave tecnico-giuridica le differenze sistematiche e funzionali tra l’avviso di avvio della consultazione e l’avviso a manifestare interesse, introdotte o precisate nel nuovo impianto normativo del D.Lgs. 36/2023, come integrato dal D.Lgs. 209/2024 (c.d. correttivo). Attraverso il commento al recente parere n. 484/2025 della Provincia autonoma di Trento, l’articolo evidenzia gli effetti procedimentali delle due forme di pubblicità nel contesto delle procedure negoziate sottosoglia.
1. Premessa sistematica: la centralità delle procedure semplificate sottosoglia
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice, l’utilizzo delle procedure negoziate per gli affidamenti sottosoglia è stato razionalizzato mediante una più articolata regolazione dei momenti procedimentali. In tale contesto, la pubblicità dell’avvio è strutturata su due livelli: la manifestazione d’interesse (fase esplorativa) e l’avvio della consultazione (fase competitiva).
2. L’art. 50, comma 2-bis e la genesi dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso di consultazione
Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto nel corpo dell’art. 50 del Codice il comma 2-bis, imponendo l’obbligo per il RUP di pubblicare un avviso specifico in caso di avvio di una procedura negoziata sottosoglia mediante le lett. c), d) ed e). L’obiettivo è quello di evitare pratiche elusive e garantire la massima trasparenza nella selezione degli operatori.
3. L’avviso di avvio della consultazione: contenuto e funzione
Tale avviso, distinto da quello per manifestare interesse, assolve a una funzione informativa e di trasparenza procedurale. Non serve a sollecitare candidature, bensì a rendere conoscibile l’avvio della fase competitiva, cioè la consultazione vera e propria tra soggetti già individuati.
4. L’avviso a manifestare interesse: presupposti e contenuto
Previsto dall’Allegato II.1 al Codice, l’avviso per la manifestazione di interesse mira a costituire un bacino di operatori economici da sottoporre a successiva selezione. In tale fase non è ancora avviata la procedura negoziata in senso tecnico. Si tratta di attività meramente propedeutiche e conoscitive.
5. Parere 484/2025 della Provincia autonoma di Trento: la distinzione operativa
Il parere chiarisce che l’avviso di consultazione non coincide con quello della manifestazione d’interesse e deve essere considerato un adempimento autonomo. Il primo è obbligatorio, a prescindere dalla modalità di individuazione degli operatori (elenco o indagine di mercato).
6. Collocazione temporale e modalità di pubblicazione degli avvisi
L’avviso di manifestazione d’interesse è pubblicato nella fase di indagine di mercato; quello di consultazione, invece, nella fase di invito. Deve essere inserito nella sezione “bandi di gara e contratti” del sito dell’amministrazione e nella Banca Dati ANAC, quale condizione minima di pubblicità.
7. Effetti giuridici e profili di trasparenza
L’avviso di consultazione, pur non essendo un atto amministrativo in senso stretto, produce effetti sul piano del controllo diffuso e della legittimità procedimentale, vincolando la stazione appaltante al rispetto delle regole di pubblicità, par condicio e tracciabilità.
8. Conclusioni: verso una compiuta architettura procedimentale trasparente
L’introduzione dell’avviso di avvio consultazione segna un passo avanti nella strutturazione del procedimento sottosoglia. La chiara distinzione tra fase esplorativa (manifestazione d’interesse) e fase competitiva (consultazione) rafforza la legalità dell’azione amministrativa e contrasta il rischio di opacità nella selezione degli operatori economici.









