Principi, confini e responsabilità dopo l’art. 101 del Codice e Cons. Stato n. 2789/2025.
Di Luca Leccisotti
1. Premessa: l’aiuto che non diventa eterogestione della gara
Nel nuovo diritto dei contratti pubblici il soccorso istruttorio è tornato al suo baricentro fisiologico: strumento di cooperazione procedimentale finalizzato a rimuovere ostacoli formali alla partecipazione e a chiarire l’effettiva volontà dell’offerente, non leva per riplasmare l’offerta né valvola per tempi indefiniti. La disciplina positiva e il diritto vivente convergono nel fissare una regola semplice: l’aiuto non si estende fino a consentire integrazioni a ripetizione, perché la gara deve concludersi in tempi ragionevoli e nel rispetto della par condicio.
Le pagine che seguono mettono a fuoco i confini dell’istituto come delineati dall’art. 101 del D.lgs. 36/2023, ne chiariscono la tassonomia (integrativo, sanante, correttivo e procedimentale), spiegano dove si arresta rispetto ai contenuti tecnici ed economici dell’offerta, e illustrano la logica del recente arresto del Consiglio di Stato che ha stigmatizzato la prassi delle “integrazioni infinite”: se l’amministrazione ha bisogno di tre, quattro tornate di chiarimenti per «capire» un’offerta, il problema non è il privato da “soccorrere”, ma la violazione di tempi e regole del confronto competitivo.
2. La norma‑cardine: l’art. 101 come architrave collaborativa e i suoi quattro volti
L’art. 101 del Codice 2023 codifica in modo espresso una cooperazione che la prassi già conosceva, distinguendo: (i) soccorso integrativo (comma 1, lett. a), volto a richiedere integrazioni della documentazione necessaria alla partecipazione); (ii) soccorso sanante (comma 1, lett. b), diretto a rimediare a omissioni o inesattezze, con onere di attivazione anche in capo al concorrente); (iii) soccorso correttivo (comma 4), ipotesi nuova rispetto al previgente codice, che consente al concorrente di segnalare errori e di proporre la relativa correzione prima della scadenza dei termini ove l’errore sia riconducibile alla documentazione di gara; (iv) soccorso procedimentale (comma 3), confinato al chiarimento dei contenuti dell’offerta senza possibilità di modificarla.
La disposizione tiene insieme due esigenze: massima partecipazione e tutela dell’equità competitiva. La prima è perseguita rimuovendo inciampi formali che non hanno attinenza con il merito tecnico o economico; la seconda impedisce che, attraverso la cooperazione, si finisca per assegnare ad alcuni operatori una «seconda chance» di riscrivere il contenuto dell’offerta, con un gioco a somma negativa per tutti.
3. Cosa si può “soccorre” e cosa no: la linea rossa dell’offerta
Il Codice conferma un principio che aveva già trovato cittadinanza nella giurisprudenza: l’offerta non si tocca. L’aiuto istruttorio, rispetto ai contenuti tecnici ed economici, può unicamente chiarire e ricostruire l’intenzione dell’offerente, senza attingere a fonti esterne e senza introdurre elementi nuovi. È ammessa la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo, purché l’operazione resti interna all’offerta e si limiti a ricomporre una contraddizione apparente (es. discordanza tra ribasso in cifre e in lettere) o a allineare un refuso a una chiara volontà. Ogni oltre si traduce in una modifica vietata.
Qui si innesta la ragione profonda del divieto di integrazioni reiterate: quando la stazione appaltante si trovi costretta a interloquire più volte per «spiegare» l’offerta, rischia di accompagnare l’offerente in un percorso a zig‑zag che, di fatto, ne rielabora i contenuti. Non è più soccorso, è co‑gestione del merito.
4. Termini e “one shot rule”: la tempistica non è un dettaglio
Il dispositivo dell’art. 101 è temporalmente tipizzato. La stazione appaltante assegna un unico termine per rispondere, decorso il quale il silenzio o la risposta inidonea determinano esclusione o decadenza dall’«aiuto». Non è una scelta vessatoria: è l’applicazione dei principi del risultato e della tempestività, che impongono di chiudere la fase valutativa entro “finestre” definite e non dilatabili con ping‑pong epistolari.
La regola pratica è chiara: la richiesta va scritta bene, indicando puntualmente il profilo da chiarire o integrare, e assegnando un termine certo e congruo. L’operatore economico, da parte sua, deve attivare uno sforzo collaborativo coerente con il principio di autoresponsabilità: un’offerta scritta chiara e autoportante riduce ex se il rischio di chiarimenti; una risposta precisa e documentata evita il ritorno della palla nel campo della SA.
5. Fiducia, autoresponsabilità e risultato: la triade che guida l’interpretazione
Il Codice 2023 ha inserito nel suo lessico due parole chiave: fiducia e risultato. La fiducia — lo si è detto meglio di recente — è bidirezionale: l’amministrazione si fida dell’operatore che dichiara in modo completo e veritiero, e l’operatore si fida di un’amministrazione che interpreta le regole con misura, senza formalismi e senza palleggi infiniti. Il risultato, a sua volta, ha un contenuto empirico: portare l’appalto alla stipula nei tempi. In questo quadro, il soccorso è uno strumento di fiducia per raggiungere il risultato, non un alibi per rinviare sine die l’aggiudicazione.
Da qui la lettura restrittiva della reiterazione: aiutare sì, una volta e bene; oltre, si incrina il principio di imparzialità perché si gonfia — a favore di uno — il tempo e lo spazio di perfezionamento dell’offerta.
6. La decisione che ha fatto scuola: perché le “integrazioni infinite” sono illegittime
Il recente arresto giurisprudenziale che ha censurato una triplice richiesta di chiarimenti su un elemento rientrante nell’offerta tecnica mette in luce, con rigore, il pivot dell’istituto. Nella vicenda, la stazione appaltante, a fronte di dubbi sulle qualifiche del coordinatore pedagogico indicato dall’aggiudicatario, aveva rivolto tre successive richieste di chiarimenti, tutte orientate a «precisare» il requisito. Il giudice ha affermato che questa liturgia è illegittima per due ragioni: (i) viola la perentorietà del termine previsto dalla norma; (ii) snatura il soccorso procedimentale trasformandolo in un percorso di integrazione progressiva del contenuto dell’offerta.
Il messaggio per RUP e commissioni è operativo: se l’offerta non è self‑consistent e non si lascia «chiarire» in un unico passaggio, vuol dire che non era idonea. Insistere con richieste successive non è «prudenza», è violazione del canone di tempestività e di quello di par condicio.
7. La linea di confine tra chiarimento e modifica
Il confine passa, in concreto, per due criteri. Primo, la rilevanza: se il chiarimento attiene a aspetti accessori, destinati a migliorare l’intelligibilità senza mutare il punteggio o la struttura del progetto, il terreno è quello del legittimo chiarimento. Se tocca elementi valutativi o qualificanti che possono incidere sull’assegnazione dei punteggi o sull’ammissibilità, la risposta non può che essere negativa: il chiarimento non può portare in dote documenti o dati che, in origine, mancavano. Secondo, la fonte: è corretto leggere l’offerta «dal di dentro» — sciogliendo contraddizioni interne —, non attingere a documentazione esterna che finisca per integrare o sostituire l’offerta medesima.
8. Errori materiali e correzioni aritmetiche: quando il bisturi è ammesso
Un’area franca esiste: gli errori materiali e le sviste aritmetiche. Qui l’ordinamento consente un bisturi leggero: la correzione serve a riallineare l’enunciato all’evidente intenzione del dichiarante. È il caso della discordanza fra sconto in cifre e in lettere o della sommatoria dei prezzi unitari che non quadra. La regola è doppia: (i) la correzione non deve mai migliorare l’offerta; (ii) il risultato deve scaturire da elementi già presenti.
9. Onere motivazionale delle richieste e dei dinieghi
La qualità della scrittura amministrativa è decisiva. Una richiesta di chiarimenti deve identificare, senza ambiguità, che cosa si chiede e perché. Un diniego per insufficienza della risposta deve esplicitare in che senso la replica non scioglie il nodo e perché, a quel punto, l’offerta deve essere considerata non conforme. Il terreno è sensibile: richieste vaghe aprono la strada al contenzioso; dinieghi apodittici inducono il giudice a «mettere mano» al merito per colmare lacune.
10. Il bilanciamento con la massima partecipazione
Il soccorso nasce per allargare la competizione, non per chiuderla. La massima partecipazione resta canone interpretativo di sfondo, ma non è assoluto: cede quando l’allargamento si traduce in asimmetrie a vantaggio di chi, di fatto, riceve «tempo» e «spazio» aggiuntivi per completare l’offerta. La par condicio non è un feticcio formalistico: è garanzia sostanziale — per tutti — che le regole valgono uguali e che le scorciatoie non sono ammesse.
11. Effetti procedimentali: tempi dell’aggiudicazione e stand still
La fisiologia del soccorso si innesta sul micro‑sistema dei tempi. Richieste reiterate allungano in modo improprio la durata della fase valutativa, spostano in avanti l’aggiudicazione e incidono a cascata sullo stand still e sulla stipula. L’assetto del Codice, che misura tempi e ne incentiva la riduzione, non tollera liturgie interlocutorie che non aggiungono verità, ma solo ritardo.
12. Profili di responsabilità: quando l’aiuto diventa vizio
Una gestione espansiva del soccorso che consenta correzioni sostanziali dell’offerta o che si traduca in tempi fuori scala è suscettibile di censura in vigilanza e in giudizio. Sul piano interno, può segnalare vulnerabilità organizzative (assenza di modelli di richiesta, carenza di formazione). Sul piano esterno, può condurre all’annullamento in sede giurisdizionale con effetti di caducazione degli esiti di gara e, nei casi più gravi, aprire profili di responsabilità erariale se il ritardo genera danni (es. interessi per ritardata stipula) o di responsabilità disciplinare per inosservanza di direttive.
13. Metodi per evitare le integrazioni a ripetizione
Il miglior rimedio è preventivo. Lex specialis scritte con precisione e coerenza; modulistica che vincoli la rappresentazione dell’offerta tecnica a schemi univoci; quesiti pre‑gara trattati in finestre definite e resi pubblici in FAQ; commissioni con segreterie tecniche in grado di isolare rapidamente i nodi «chiarificabili» da quelli «non chiarificabili»; tracciabilità digitale dei quesiti e delle risposte su piattaforma. Quando si deve chiedere un chiarimento, farlo una volta sola, bene, e recidere la catena alla prima risposta inidonea.
14. Tre situazioni‑tipo (spiegate in prosa)
Coordinatore privo di requisito abilitante. L’offerta tecnica indica un coordinatore privo della qualifica richiesta. Una prima richiesta chiede di precisare i titoli: la risposta conferma l’assenza. Fine: il chiarimento ha fatto emergere un vizio sostanziale non sanabile. Una seconda richiesta che suggerisca la sostituzione della figura o chieda «altri curricula» sarebbe modifica dell’offerta.
Discordanza calcolo punteggio ambientale. L’offerente riporta un punteggio ambientale con somma errata rispetto ai sub‑indicatori. La SA chiede di ricostruire il calcolo sulla base dei dati già presenti e, verificata la rettifica aritmetica interna all’offerta, procede. Qui il soccorso è ammesso.
Layout prestazionale ambiguo. L’offerta tecnica presenta un layout del servizio con ambiguità di turni e orari. La SA chiede un chiarimento specifico, indicando il punto e la lettura proposta. La risposta scioglie l’ambiguità senza cambiare i numeri né introdurre risorse in più. Il chiarimento è legittimo. Se, invece, la risposta introducesse nuovi turni o un diverso mix di personale, saremmo oltre il confine.
15. Un lessico per scrivere bene le richieste
Scrivere bene è amministrare meglio. Alcune clausole «di mestiere» aiutano: precisare che la richiesta si muove ai sensi dell’art. 101; che il chiarimento «non può comportare modifica dei contenuti dell’offerta tecnica/economica»; che il termine è perentorio; che la mancata risposta o la risposta inconferente comporterà l’esclusione o la non attribuzione del punteggio relativo; che la risposta deve essere «auto‑contenuta», senza rinvio a documenti esterni, salvo siano già parte dell’offerta.
16. Soccorso e principio di trasparenza
La trasparenza gioca un ruolo essenziale: pubblicare in piattaforma la richiesta e la risposta, oscurando le parti riservate, consente agli altri concorrenti di valutare la correttezza dell’azione amministrativa e disinnesca sospetti di «aiutini». Una gestione opaca alimenta il contenzioso; una gestione trasparente tutela l’ente e il mercato.
17. Conclusioni: cooperazione, non supplenza
Il soccorso istruttorio è una cooperazione regolata: aiuta a fare bene e in tempo, non sostituisce la responsabilità dell’operatore né dilata i tempi oltre il ragionevole. Nella grammatica del Codice, la fiducia si nutre di regole e il risultato di tempi certi. Chiedere chiarimenti «una volta sola, bene» è la misura di una stazione appaltante che governa la procedura, tutela la concorrenza e porta il contratto alla stipula senza perdere il passo. Qui finisce l’aiuto e comincia — come è giusto — il giudizio sull’offerta.









