Conferimento e rinnovo
A cura di Francesco De Santis.
Il titolare di incarico di elevata qualificazione che abbia svolto mansioni superiori dirigenziali ha diritto al risarcimento per perdita di chance, qualora dimostri che l’amministrazione non ha correttamente valutato la posizione dirigenziale ricoperta né assegnato e valutato gli obiettivi di gestione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15298 del 9 giugno 2025, ha confermato che il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella liquidazione delle differenze retributive, ma deve limitarsi a riconoscere il danno derivante dalla mancata valutazione e assegnazione.
Per quanto riguardano gli incarichi di elevata qualificazione, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11353 del 30 aprile 2025, ha chiarito che i dipendenti non hanno alcun diritto soggettivo al conferimento o al rinnovo di un incarico di elevata qualificazione, anche se già precedentemente ricoperto. Inoltre, il datore di lavoro ha facoltà, e non obbligo, di istituire tali posizioni, il cui conferimento deve avvenire con atto scritto e motivato.
La revoca anticipata dell’incarico è possibile solo per mutate esigenze organizzative o accertati risultati negativi, e comporta la cessazione del trattamento accessorio (retribuzione di posizione e di risultato) mentre alla scadenza naturale dell’incarico, come ad esempio con l’insediamento di un nuovo Sindaco, non è richiesta una motivazione, a differenza della revoca anticipata.
La questione concerne il ricorso proposto da un funzionario avverso il mancato conferimento (o rinnovo: dal testo dell’ordinanza davvero non si capisce) dell’incarico a suo tempo di posizione organizzativa, poiché il sindaco neo insediato aveva attribuito gli incarichi ad altri dipendenti.
Tutti giusti e corretti i ragionamenti proposti dalla Cassazione relativamente alla piena discrezionalità del comune nell’assegnare gli incarichi di Elevata Qualificazione.
Peccato, però, che nel caso di specie:
- si tratti di un comune nel quale è presente la dirigenza
- gli incarichi in questione sono stati attribuiti dal sindaco.
Sin dal Ccnl 31.3.1999, applicato al caso esaminato, è stabilito che “Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti… “. Tale previsione è ripetuta ancora dall’articolo 18, comma 1, del Ccnl 16.11.2022: “Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti… “.
La Corte richiamando i contenuti dell’art. 9 del CCNL 31.3.1999, conviene: “l’istituzione delle posizioni organizzative in parola costituisce una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro pubblico; il conferimento di tali posizioni organizzative è a tempo determinato e va disposto con atto scritto e motivato; il rinnovo delle posizioni organizzative costituisce una facoltà del datore di lavoro pubblico, che, se ritiene di provvedere in tal senso, deve parimenti disporlo con atto scritto e motivato; al titolare della posizione organizzativa competono la retribuzione di posizione e quella di risultato; l’eventuale revoca dell’incarico prima della scadenza richiede anch’essa un atto scritto e motivato e può essere disposta soltanto in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di uno specifico accertamento di risultati negativi; la revoca comporta la perdita delle retribuzioni di posizione e di risultato e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza; la valorizzazione delle alte professionalità di cui all’art. 10 CCNL 2002-2005 avviene nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c), CCNL 31.3.99 e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del medesimo CCNL e, quindi, contempla comunque, per la parte datoriale pubblica, la facoltà e non l’obbligo del rinnovo degli incarichi già conferiti”.